L’annullamento di un titolo edilizio comporta
come conseguenza la conseguente difformità dell’immobile e degli
interventi che sono stati eseguiti.
Permesso di costruire annullato: non sempre è possibile
fiscalizzare l’abuso
Si tratta di un caso che il Testo Unico
Edilizia ha codificato con l’art. 38, che
prevede anche la possibilità di irrogazione della sanzione
alternativa, c.d. “fiscalizzazione dell’abuso”, al
ricorrere di alcune condizioni in assenza delle quali rimane solo
un’unica possibilità: il ripristino dello stato dei luoghi.
Nel dettaglio, la norma dispone che “In caso di
annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a
motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure
amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione
pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti
abusivamente eseguite, valutato dall’agenzia del territorio, anche
sulla base di accordi stipulati tra quest’ultima e
l’amministrazione comunale. La valutazione dell’agenzia è
notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile
dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di
impugnativa”.
Sanzione alternativa irrogabile “qualora
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.