L’annullamento del permesso di costruire anche
in fase di giudicato non comporta necessariamente l’irrogazione
della sanzione demolitoria, se l’amministrazione ritiene che
sussistano i presupposti per quella pecuniaria, in
applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia).
Sanzione alternativa alla demolizione: ok anche se il
permesso è annullato con sentenza
A confermarlo è il Consiglio di Stato, con la sentenza
del 25 ottobre 2023, n. 9243, con la quale ha respinto
l’appello proposto contro la sentenza del TAR che aveva confermato
la legittimità della sanzione pecuniaria in luogo di quella
demolitoria ai condomini di due edifici e alla ditta
costruttrice.
Il contenzioso iniziale si era concluso con
l’annullamento dei titoli edilizi da parte del
Consiglio di Stato, al quale, con successivi provvedimenti, in
ottemperanza al giudicato, il Comune aveva adottato i provvedimenti
di irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella
demolitoria ex art. 38 del D.P.R. n. 380/2001, imponendo in via
solidale a tutti i comproprietari
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