Decorsi i termini previsti dalla legge sul procedimento
amministrativo, da ultimo modificati dall’articolo 63 del D.L.
n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.
108/2021, un titolo edilizio non può essere annullato
in autotutela, anche se il riscontro di eventuali
difformità rispetto a quanto autorizzato mantiene comunque la sua
validità.
Annullamento titoli edilizi in autotutela: il no del TAR
Lo conferma il TAR Lazio con la sentenza del 9
gennaio 2024, n. 378, con la quale ha accolto il
ricorso del proprietario di un immobile, che aveva acquistato nel
2022 un terreno, insieme alla concessione edilizia e al
permesso di costruire, vedendosi annullare in autotutela i titoli
perché non era stata richiesta l’autorizzazione
paesaggistica ex art. 146 d. Lgs. n. 42/2004.
L’amministrazione aveva anche ordinato la demolizione dell’immobile
e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, oltre che
rilevato alcune difformità rispetto all’ultimo titolo edilizio
costituito dal p.d.c. del 2002.
Sul punto il TAR ha ricordato che, ai sensi
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