Sulla legittimità degli interventi realizzati sulla base di un
permesso di costruire poi annullato esiste già una copiosa
giurisprudenza amministrativa che “potrebbe” adesso essersi
consolidata con alcuni principi chiave.
Permesso di costruire annullato e opere realizzate
L’argomento è stato, infatti, affrontato dall’Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato con la
sentenza 30 luglio 2024, n. 14 che ci consente di chiarire i
contorni di un tema molto insidioso e che, naturalmente, non
metterà fine alla discussione.
Cominciamo da un presupposto: il permesso di costruire non è
sine die ma, come stabilito all’art. 15 (Efficacia
temporale e decadenza del permesso di costruire) del d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia) ha una durata ben definita che può
essere prorogata solo a determinate condizioni.
Un permesso di costruire, dunque, può decadere o anche essere
annullato con la conseguenza che potrebbero essere stati realizzati
dei lavori sui quali l’Adunanza Plenaria ha chiarito quali sono i
termini per
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