L’esercizio del potere di autotutela della
P.A., con l’annullamento d’ufficio di un atto come un
permesso di costruire, è soggetto a dei limiti ben
precisi, olterpassati i quali il comportamento dell’amministrazione
è illegittimo.
Permesso di costruire annullato: l’esercizio illegittimo
dell’autotutela
Sull’applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990,
come novellato dalla legge n. 124/2015 è tornato a parlare il
Consiglio di Stato con la sentenza
del 27 febbraio 2024, n, 1926, con la quale ha accolto
il ricorso contro l’annullamento in autotutela di un permesso di
costruire rilasciato per la realizzazione di un sottotetto e del
conseguente ordine di demolizione.
Il ricorrente ha specificato che la norma ha completamente
eliminato l’indeterminato ed elastico limite temporale del “termine
ragionevole”, fissando un termine espresso e rigido, sicché
l’annullamento d’ufficio dovrebbe sempre intervenire entro un
termine “comunque non superiore a diciotto mesi dal momento
dell’adozione dei provvedimenti”.
I presupposti per l’annullamento in autotutela
La norma di cui all’art. 21-nonies della legge n.
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