

Fino a che punto l’omessa dichiarazione di un vincolo
paesaggistico da parte del privato può giustificare l’annullamento
in autotutela di un permesso di costruire oltre i termini di legge?
E cosa accade quando il vincolo risulta comunque facilmente
conoscibile dalla pubblica amministrazione?
A queste domande ha risposto il Consiglio di Stato con la
sentenza n.
1702 del 26 febbraio 2025 che affronta nuovamente una questione
tutt’altro che banale, destinata ad avere un impatto significativo
sulla gestione amministrativa dei titoli edilizi: l’interferenza
tra disciplina paesaggistica e poteri di autotutela della P.A., con
particolare riguardo all’art. 21-nonies della legge n.
241/1990.
L’annullamento d’ufficio oltre i termini
Il caso concreto riguarda un permesso di costruire rilasciato
nel 2020 e poi annullato in autotutela nel 2022 per la presunta
violazione di un vincolo paesaggistico di inedificabilità
assoluta.
Come noto, l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 disciplina
l’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo adottato
in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da
incompetenza. In particolare,
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