L’attuale normativa edilizia, il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia), consente la regolarizzazione di interventi realizzati in
assenza di titolo edilizio mediante l’utilizzo dell’istituto
denominato “accertamento di conformità”.
L’accertamento di conformità
L’accertamento di conformità (art. 36, d.P.R. n. 380/2001)
consente al responsabile dell’abuso o all’attuale proprietario di
presentare istanza per l’ottenimento del permesso di costruire in
sanatorio che è subordinato:
- al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di
costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma
di legge, in misura pari a quella prevista dall’art. 16 del TUE (in
caso di parziale difformità, l’oblazione è calcolata con
riferimento alla parte di opera difforme dal permesso); - alla verifica della doppia conformità dell’intervento alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dell’abuso, sia al momento della presentazione della
domanda.
Trattandosi, comunque, di un permesso di costruire (anche se in
sanatoria), lo stesso risulta essere soggetto a tutte le
prescrizioni previste dal Testo Unico Edilizia, tra le quali quelle
contenute nell’art. 11, comma 1 a
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