La richiesta di chiarimenti sul contributo di
costruzione dovuto a seguito del rilascio di un
permesso di costruire ben 1 anno dopo la
presentazione dell’istanza è stata l’occasione per la Regione
Emilia Romagna di chiarire gli effetti dell’inerzia
dell’amministrazione.
Permesso di costruire: già efficace se rilasciato oltre i
termini
Nel parere del 31 dicembre 2024, n.
1399200 dell’Area Disciplina del Governo del
Territorio, Edilizia Privata, Sicurezza e Legalità, si ricorda
che per espressa previsione dell’art. 29, comma 3, della L.R. n.
15/2013 “La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione è corrisposta al Comune all’atto del rilascio del
permesso ovvero all’atto della presentazione della SCIA”. La
norma riprende quanto stabilito dall’art. 16, comma 2 del d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia) il quale dispone che “La quota
di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta
al comune all’atto del rilascio”.
A fronte del disposto normativo, ricorda la Regione, la
giurisprudenza ha costantemente precisato che il contributo di
costruzione va determinato con riferimento alla disciplina,
legislativa e
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