Una concessione edilizia in sanatoria ottenuta
in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della
realtà materiale, può essere annullata in autoutela dalla P.A.,
ritirando l’atto stesso senza necessità di esternare alcuna
particolare ragione di pubblico interesse che, in tale ipotesi,
deve ritenersi sussistente in re ipsa, non potendo,
peraltro in questo caso neppure configurarsi un affidamento
tutelabile. Diversamente, il procedimento ex art. 21
nonies della legge n. 241/1990, è illegittimo,
confermando l’intervenuta sanatoria sugli abusi.
Annullamento permesso in autotutela: quando è illegittimo?
A spiegarlo è la sentenza del TAR Lazio
dell’8 aprile 2024, n. 6789 con cui è stato accolto il
ricorso contro l’annullamento in autotutela della
concessione edilizia relativa a un cambio di destinazione
d’uso da industriale a commerciale di un immobile sito in
una zona plurivincolata.
Il condono era stato rilasciato “a condizione” che venissero
ottemperate le prescrizioni contenute nel nulla osta emesso della
Regione Lazio nel 1988. Dopo la concessione del condono, avvenuta
nel 2013sono pervenuti
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