Ogni intervento edilizio che modifica significativamente lo
stato dei luoghi con la realizzazione di manufatti fruibili
autonomamente dev’essere considerato una nuova
costruzione o una ristrutturazione “pesante”, non essendo
in alcun modo possibile qualificare l’opera in altre categorie di
interventi di minore rilevanza né reputare tali ampliamenti come
volumi tecnici o pertinenziali.
Per essere classificati come volumi tecnici oppure
manufatti pertinenziali e accessori, infatti, gli
immobili devono rispettare specifiche caratteristiche e, in ogni
caso, non devono mai essere dotati di autonomia funzionale, anche
solo potenziale.
Pertinenze e volumi tecnici: i parametri di riferimento
A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 28 maggio 2024, n. 4725, con cui ha
respinto il ricorso proposto contro l’ordine di demolizione
relativo ad interventi conseguiti senza titolo che hanno comportato
la trasformazione dell’assetto territoriale.
Si spiega, a tal proposito, che ogni opera che alteri lo stato
dei luoghi, e risulti autonomamente fruibile, è una nuova
costruzione ai sensi dell’art. 3, lettera
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