Nel caso in cui l’immobile, oggetto di interventi antisismici, sia destinatario del “sismabonus acquisti” con detrazione maggiorata al 110%, in quanto il comune in cui è situato l’immobile oggetto degli interventi è passato da zona sismica 4 a zona sismica 3 successivamente all’avvio delle procedure autorizzatorie dei lavori, l’asseverazione preventiva potrà essere presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile. Così l’Agenzia delle entrate con risposta a interpello 624/2021.
L’istante chiede chiarimenti in merito evidenziando che in data 30/03/2021 è stata accettata una sua proposta di acquisto per una unità immobiliare a destinazione abitativa, ancora in costruzione, da parte dell’impresa edile; il permesso a costruire rilasciato dal comune territorialmente competente evidenzia che si tratta di una realizzazione di un nuovo complesso residenziale plurifamiliare mediante demolizione di fabbricati esistenti e ricostruzione con ampliamento. A tal fine, il contribuente indica la successione temporale dei vari adempimenti, a partire dal rilascio del permesso a costruire fino alla data di sottoscrizione del rogito a cura del notaio evidenziando, però, che con una specifica delibera della regione, in attuazione dell’aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche, ha qualificato la zona sismica, in cui sorge l’unità immobiliare oggetto dell’istanza, in classe 3 dalla precedente classe 4. In relazione a tale passaggio, il contribuente fa presente che in seguito agli interventi da eseguirsi l’unità immobiliare otterrà una riduzione del rischio sismico, che l’asseverazione (allegato B) di cui al dm 58/2017 è stata depositata nel corso del mese di aprile 2021 e che gli ulteriori allegati, quali l’attestazione del direttore dei lavori (allegato B1) e del collaudatore statico (allegato B2) saranno depositati entro la fine del mese corrente (settembre 2021).
Di conseguenza, tenendo conto della variazione di classe avvenuta in corso d’opera e degli adempimenti sviluppati, il contribuente ritiene di poter fruire della detrazione maggiorata del 110% come super sismabonus acquisti. Si ricorda, innanzitutto, che la citata agevolazione prevede, ai sensi del comma 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013, una detrazione Irpef e/o Ires a favore all’acquirente di singole unità immobiliari site in fabbricati ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 dell’ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3519 del 2006 che siano stati oggetto interamente di demolizione e ricostruzione, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali abbiano provveduto all’alienazione dell’unità immobiliare entro trenta mesi dalla data di termine dei lavori; il termine entro cui effettuare il rogito è stato esteso da diciotto a trenta mesi dal comma 10-quater dell’art. 119 del dl 34/2020, inserito dalla lett. c), comma 1 dell’art. 33-bis del dl 77/2021, che a sua volta ha modificato il comma 1-septies richiamato. L’Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato tutte le norme di riferimento, precisa che, anche ai fini della fruibilità di questo bonus, nel caso in cui le imprese non abbiano tempestivamente presentato la citata asseverazione (allegato B) con i relativi allegati, agli acquirenti delle unità immobiliari non spetta la relativa detrazione, di cui al citato comma 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013. Per l’Agenzia delle entrate l’asseverazione può essere presentata dall’impresa a partire dalla data di produzione degli effetti della riclassificazione sismica.
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