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Pnrr 2: è legge il D.L. n. 36/2022 – Ambiente Sicurezza Web

Pnrr 2: è legge il D.L. n. 36/2022 - Ambiente Sicurezza Web

Pnrr 2: è legge il D.L. n. 36/2022, convertito nella legge 29 giugno 2022, n. 79 (in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2022, n. 150).

Al Capo III le misure in materia di ambiente ed energia:

  • disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino;
  • misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse;
  • potenziamento  del  sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico  attraverso  le  misure di ecobonus e sismabonus  e governance dell’Enea;
  • disposizione per le rinnovabili per impianti sportivi e piscine;
  • obiettivi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti;
  • misure in materia di imballaggi;
  • potenziamento del controllo in materia di reati ambientali;
  • istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici.

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Altre misure in materia di ambiente, sicurezza ed energia riguardano:

  • l’assunzione di personale del Mite;
  • riorganizzazione e rafforzamento  dell’Agenzia delle dogane  e  dei monopoli nei settori dei prodotti energetici;
  • misure di potenziamento per la lotta attiva agli incendi boschivi;
  • disposizioni per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Pnrr e per il  miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
  • l’abrogazione dell’articolo 231, comma 8, del decreto legislativo 3  aprile 2006, n. 152, relativo ai veicoli fuori uso.

Di seguito lo stralcio delle misure elencate sopra.

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Testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 

Testo del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (in Gazzetta  Ufficiale
– Serie generale – n. 100 del 30  aprile  2022),  coordinato  con  la
legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla  pag.  1),  recante:  «Ulteriori  misure  urgenti  per
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR).».
(22A03859) 

(Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2022, n. 150)

Vigente al: 29-6-2022

Capo I

MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E UNIVERSITA’ E RICERCA

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull’emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note.

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti  legislativi

qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi. A norma dell’art. 15, comma 5, della legge  23

agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell’attivita’  di   Governo   e

ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri),   le

modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno  efficacia  dal

giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2022  si  procedera’  alla

ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle

relative note.

 (omissis)

                               Art. 9 

Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia,  proroga

  per assunzioni presso il Ministero della  transizione  ecologica  e

  attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227 

1. All’articolo 11, comma 1, primo  periodo,  del  decreto-legge  9

giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2021, n. 113, dopo  le  parole  «a  tempo  determinato»,  sono

aggiunte le seguenti: «, non rinnovabile,».

2.  Il  termine  per  l’assunzione  di   trecentocinquanta   unita’

appartenenti  all’area   III   posizione   economica   F1,   previste

all’articolo 1, comma 317, della  legge  30  dicembre  2018  n.  145,

relativo al triennio 2019-2021, e’ differito al triennio 2021-2023.

3. Al fine di garantire l’attuazione della delega  legislativa  di

cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la Presidenza del  Consiglio

dei ministri e’ autorizzata  ad  incrementare  la  propria  dotazione

organica di una posizione dirigenziale  di  prima  fascia  e  di  due

posizioni dirigenziali di seconda  fascia  e  a  indire  una  o  piu’

procedure per il  reclutamento  di  personale  non  dirigenziale,  da

destinarsi anche all’Ufficio per le politiche in favore delle persone

con  disabilita’,  nell’ambito  delle  facolta’   assunzionali   gia’

autorizzate  ai  sensi  dell’articolo  35,  comma  4,   del   decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure  di

cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del  decreto-legge  31  agosto

2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre

2013, n. 125.

4. Alla legge 22 dicembre 2021, n.  227,  l’articolo  1,  comma  5,

lettera g), l’articolo 2, comma 2, lettera g) e l’articolo  3,  comma

2, sono abrogati.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 333.102 euro per

l’anno 2022 e a 666.204 euro annui a  decorrere  dall’anno  2023,  si

provvede,  quanto  a  333.102   euro   per   l’anno   2022   mediante

corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  far  fronte  ad  esigenze

indifferibili di cui  all’articolo  1,  comma  200,  della  legge  23

dicembre 2014, n. 190 e, quanto a  666.204  euro  annui  a  decorrere

dall’anno 2023, mediante utilizzo di parte delle  risorse  rivenienti

dalle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 4.

                               Art. 10 

Disposizioni in materia di conferimento di  incarichi  per  il  Piano

                  nazionale di ripresa e resilienza 

1. Fino  al  31  dicembre  2026,  le  amministrazioni  titolari  di

interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,  ivi

incluse le regioni e  gli  enti  locali,  in  deroga  al  divieto  di

attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in  quiescenza

ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.

135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza  incarichi

ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo

2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie gia’ destinate per

tale finalita’ nei propri  bilanci,  sulla  base  della  legislazione

vigente, fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 1, commi 4, 5  e  15

del  decreto-legge  9   giugno   2021,   n.   80,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La facolta’ di  cui

al primo periodo e’ consentita anche per gli interventi previsti  nel

Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi  di

utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri  piani

di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.

1-bis. All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.

135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per il personale in

quiescenza delle fondazioni liriche di cui al decreto legislativo  29

giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il

divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del

limite ordinamentale di eta’ piu’ elevato previsto per  i  dipendenti

pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30

marzo 2001, n. 165».

2. Al personale di cui al comma  1  possono  essere  conferiti  gli

incarichi di cui all’articolo 31, comma 8, del codice  dei  contratti

pubblici, di cui al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,

nonche’, in presenza  di  particolari  esigenze  alle  quali  non  e’

possibile far fronte  con  personale  in  servizio  e  per  il  tempo

strettamente   necessario   all’espletamento   delle   procedure   di

reclutamento del personale  dipendente,  l’incarico  di  responsabile

unico del procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 31.

3. All’articolo 1, comma 2,  primo  periodo,  del  decreto-legge  9

giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2021, n. 113, dopo le parole «le  amministrazioni  di  cui  al

comma 1» sono inserite  le  seguenti:  «e  i  soggetti  attuatori  di

interventi previsti dal medesimo Piano».

4. Al fine di rafforzare la propria capacita’ amministrativa, anche

nell’ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa

e resilienza, per  il  conferimento  di  incarichi  professionali  le

amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,   del   decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con  riferimento  a  procedure  da

avviare e gia’ avviate, possono ricorrere alle modalita’ di selezione

di cui all’articolo  1  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

4-bis. Al comma 7-ter dell’articolo 1 del  decreto-legge  9  giugno

2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2021, n. 113,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le

amministrazioni di cui  al  comma  1,  qualora  ravvisino  potenziali

conflitti   di   interessi    nell’esercizio    dell’attivita’    del

professionista,  inseriscono   nel   contratto   di   assunzione   la

sospensione dall’albo di appartenenza e dall’esercizio dell’attivita’

professionale  per  tutta  la  durata  del  rapporto  di  lavoro  con

l’amministrazione  pubblica.   Nel   contratto   di   assunzione   e’

espressamente dichiarata l’insussistenza del conflitto  di  interessi

fra  le  mansioni  attribuite  dalla   pubblica   amministrazione   e

l’esercizio dell’attivita’ professionale».

4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non si applica in caso

di contratti di prestazione professionale in corso,  sottoscritti  in

data certa anteriore a quella di entrata in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto.

(omissis)

             Art. 16 bis 

Riorganizzazione e rafforzamento  dell’Agenzia  delle  dogane  e  dei

  monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci  e

  dei generi sottoposti a regime di monopolio 

1. All’articolo 23-quinquies del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

dopo il comma 1-ter e’ inserito il seguente:

«1-quater. La dotazione organica  dei  dirigenti  di  prima  fascia

dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e’ aumentata di 3 unita’».

2. Al comma 7 dell’articolo 23-quater del  decreto-legge  6  luglio

2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 135, le parole:  «l’Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli

istituisce uno o piu’ posti di vicedirettore, fino al massimo di tre,

di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall’articolo 19,

comma 6, del decreto legislativo n. 165  del  2001»  sono  sostituite

dalle  seguenti:  «l’Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli   puo’

conferire, a valere sulle facolta’ assunzionali  disponibili,  uno  o

piu’ incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di  cui  due

anche in deroga ai contingenti previsti dall’articolo  19,  comma  6,

del decreto legislativo n. 165 del 2001».

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad  euro

430.735 per l’anno 2022 e ad euro 861.469 a decorrere dall’anno 2023,

l’Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  provvede  nell’ambito  degli

ordinari   stanziamenti   del   proprio   bilancio   autonomo.   Alla

compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e

indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l’anno  2022  e  a  euro

447.970  a   decorrere   dall’anno   2023,   si   provvede   mediante

corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti

finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti

all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6,

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

(omissis) 

           Art. 17 bis 

Misure di potenziamento per la tutela dell’ordine e  della  sicurezza

  pubblica ed  economico-finanziaria  e  per  la  lotta  attiva  agli

  incendi boschivi, per  la  rideterminazione  degli  organici  delle

  Forze di polizia e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,

  nonche’ autorizzazione all’assunzione 

1. Al fine di potenziare gli interventi  di  tutela  dell’ordine  e

della  sicurezza   pubblica   ed   economico-finanziaria   e   quelli

finalizzati  alla  lotta   attiva   agli   incendi   boschivi,   sono

rideterminati gli  organici  delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per l’attuazione delle finalita’ di cui al comma 1, all’articolo

1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) il comma 961 e’ sostituito dal seguente:

«961. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle

finanze e’ istituito, per l’attuazione delle disposizioni di  cui  ai

commi  961-bis,  961-ter,  961-quater,  961-quinquies,  961-sexies  e

961-septies, un fondo con una dotazione di  2  milioni  di  euro  per

l’anno 2022, 14,5 milioni di euro per l’anno 2023, 31 milioni di euro

per l’anno 2024, 50 milioni di euro per l’anno 2025,  62  milioni  di

euro per l’anno 2026, 68,5  milioni  di  euro  per  l’anno  2027,  71

milioni di euro per l’anno 2028, 74 milioni di euro per l’anno  2029,

77 milioni di euro per l’anno 2030, 79 milioni  di  euro  per  l’anno

2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall’anno 2032. Un importo non

superiore al 5 per cento delle predette  risorse  e’  destinato  alle

relative spese di funzionamento»;

b) dopo il comma 961 sono inseriti i seguenti:

«961-bis. Per le esigenze di  potenziamento  degli  organici  della

Polizia di Stato:

a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica

24 aprile 1982,  n.  335,  e’  sostituita  dalla  tabella  A  di  cui

all’allegato 10 annesso alla presente legge;

b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica

24 aprile 1982,  n.  337,  e’  sostituita  dalla  tabella  A  di  cui

all’allegato 11 annesso alla presente legge;

c)  alla  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di

qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico  superiore  e

medico capo, dopo la parola: “185” sono aggiunte le seguenti: “(190 a

decorrere dal 31 dicembre 2025)”;

d) le modifiche alle dotazioni organiche previste per le qualifiche

di primo dirigente, di vice questore e di vice questore  aggiunto  ai

sensi  della  lettera  a)  del   presente   comma   sono   effettuate

gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di  bilancio  di  cui  al

comma 961, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con  il

Ministro dell’economia e delle finanze, con cui  e’  conseguentemente

rielaborato, entro l’anno 2022, il  piano  programmatico  pluriennale

adottato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera ii), numero  7),

del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  95,  con  decreto  del

Ministro dell’interno  20  maggio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021. Nello stesso piano programmatico

pluriennale contenuto nel decreto da  adottare  ai  sensi  del  primo

periodo della presente lettera e’ riportato, altresi’,  il  complesso

delle modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere a),

b) e c).

961-ter. Per le esigenze di potenziamento degli organici  dell’Arma

dei carabinieri, al  codice  dell’ordinamento  militare,  di  cui  al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le  seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 800:

1) al comma 1, la parola: “4.204”  e’  sostituita  dalla  seguente:

“4.537”;

2) al comma 4, la parola: “60.617” e’  sostituita  dalla  seguente:

“60.653”;

b)  all’articolo  666,  comma  3,  la  parola:  “ventinovesimo”  e’

sostituita dalla seguente: “ventiseiesimo”;

c) l’articolo 823 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 823. (Organici  dei  generali  e  dei  colonnelli).  – 1.  Le

dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e  colonnello

sono le seguenti:

a) generali di corpo d’armata: 11;

b) generali di divisione: 29;

c) generali di brigata: 96;

d) colonnelli: 538»;

d) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio B del

quadro I della tabella 4 e’ sostituito dallo specchio B del quadro  I

della tabella 4 di cui all’allegato 12 annesso alla presente legge;

e) dopo lo specchio B del quadro I della tabella 4 e’  inserito  lo

specchio B-bis del quadro I della tabella 4 di  cui  all’allegato  13

annesso alla presente legge;

f) lo specchio C del quadro I della tabella 4 e’  sostituito  dallo

specchio C del quadro I  della  tabella  4  di  cui  all’allegato  14

annesso alla presente legge;

g) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, dopo lo  specchio

A del quadro II della tabella 4 e’ inserito  lo  specchio  A-bis  del

quadro II della  tabella  4  di  cui  all’allegato  15  annesso  alla

presente legge;

h) lo specchio B del quadro II della tabella 4 e’ sostituito  dallo

specchio B del quadro II della  tabella  4  di  cui  all’allegato  16

annesso alla presente legge;

i) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio B del

quadro III della tabella 4 e’ sostituito dallo specchio B del  quadro

III della tabella 4 di cui  all’allegato  17  annesso  alla  presente

legge;

l) lo specchio C del quadro III della tabella 4 e’ sostituito dallo

specchio C del quadro III della tabella  4  di  cui  all’allegato  18

annesso alla presente legge;

m) i commi  2  e  3  dell’articolo  2211-bis  sono  sostituiti  dai

seguenti:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026,  le

consistenze  organiche  dei  ruoli  degli  ufficiali  dell’Arma   dei

carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro  I  (specchio  B),

quadro I (specchio B-bis), quadro II (specchio A-bis)  e  quadro  III

(specchio B).

3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre  2031,  le

consistenze  organiche  dei  ruoli  degli  ufficiali  dell’Arma   dei

carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro  I  (specchio  C),

quadro II (specchio A-bis) e quadro III (specchio C)”;

n) al comma 1 dell’articolo 828:

1)  al  primo  periodo,  la  parola:  “duecentosettantaquattro”  e’

sostituita dalla seguente: “trecentonovantanove”;

2) alla lettera g), la parola: “139” e’ sostituita dalla  seguente:

“244”;

3) alla lettera i),  la  parola:  “sessantaquattro”  e’  sostituita

dalla seguente: “ottantaquattro”;

o) dopo l’articolo 828 e’ inserito il seguente:

«Art. 828-bis (Contingente per la tutela agroalimentare). –  1.  E’

costituito un contingente di personale dell’Arma dei carabinieri, per

un totale  di  50  unita’,  da  collocare  in  soprannumero  rispetto

all’organico, per il potenziamento del  Comando  carabinieri  per  la

tutela agroalimentare di cui all’articolo 174-bis,  comma  2-bis.  Il

predetto contingente e’ cosi’ determinato:

a) generali di brigata: 0;

b) colonnelli: 0;

c) tenenti colonnelli: 0;

d) maggiori: 0;

e) capitani: 0;

f) ufficiali inferiori: 0;

g) ispettori: 34;

h) sovrintendenti: 0;

i) appuntati e carabinieri: 16».

961-quater. Per le esigenze di potenziamento degli  organici  della

Guardia di finanza:

a) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella 1a  di

cui alla tabella 11.1 allegata al  decreto  legislativo  27  dicembre

2019, n. 172, e’ sostituita dalla tabella 1a di cui  all’allegato  19

annesso alla presente legge;

b) la tabella 1 di  cui  alla  tabella  11.2  allegata  al  decreto

legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e’ sostituita dalla  tabella  1

di cui all’allegato 20 annesso alla presente legge;

c) all’articolo 36, comma 41, del  decreto  legislativo  29  maggio

2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

1)  al  primo  periodo,  la  parola:  «2027»  e’  sostituita  dalla

seguente: «2029»;

2)  al  terzo  periodo,  la  parola:  «2027»  e’  sostituita  dalla

seguente: «2023»;

3) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Dal 2024 al 2029  il

numero di promozioni annuali di cui al presente comma e’ pari  a  due

unita’”;

d) alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n.

69, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 5, «Specialita’ Amministrazione», il numero: «5» e’

sostituito dal seguente: «6»;

2) alla colonna «Organico», il  numero:  «258»  e’  sostituito  dal

seguente: «297»;

e) all’articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  199,

dopo il comma 1-bis e’ aggiunto il seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di

cui al comma 1 e’ fissata in 23.605 unita’».

961-quinquies. La tabella A  allegata  al  decreto  legislativo  30

ottobre 1992, n. 443, recante le dotazioni  organiche  del  Corpo  di

polizia  penitenziaria,  e’  sostituita  dalla  tabella  A   di   cui

all’allegato 21 annesso alla presente legge.

961-sexies. Al fine di incrementare i servizi  di  prevenzione,  di

controllo del territorio, di tutela  dell’ordine  e  della  sicurezza

pubblica  ed  economico-finanziaria,  di  contrasto  delle  attivita’

criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonche’ di presidio

e controllo delle frontiere,  connessi,  tra  l’altro,  all’emergenza

umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in

Ucraina e  allo  svolgimento  del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica

nell’anno  2025,  oltreche’  per  implementare   l’efficienza   degli

istituti penitenziari, tenuto anche conto  delle  misure  recate  dai

commi 961-bis, 961-ter, 961-quater e  961-quinquies,  fermo  restando

quanto  previsto  dall’articolo  703  del   codice   dell’ordinamento

militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  con

apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o  con  le

modalita’ di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del  decreto-legge  25

giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2008, n. 133, e’ autorizzata l’assunzione straordinaria di  un

contingente massimo  di  complessive  1.574  unita’  delle  Forze  di

polizia, negli anni dal 2022 al  2055,  in  aggiunta  alle  ordinarie

facolta’ assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del

1° settembre di ciascun anno, secondo la  ripartizione  di  cui  alla

seguente tabella:

         Parte di provvedimento in formato grafico

961-septies.  Al  fine  di  incrementare  i  servizi  di   soccorso

pubblico, di prevenzione incendi  e  di  lotta  attiva  agli  incendi

boschivi:

a) e’ autorizzata, in aggiunta alle facolta’ assunzionali  previste

a  legislazione  vigente,  l’assunzione   straordinaria   nel   Corpo

nazionale dei vigili del  fuoco  di  un  contingente  massimo  di  95

unita’, di cui 65 unita’ nei ruoli iniziali del personale che espleta

funzioni specialistiche e 30 unita’ nei ruoli iniziali dei  direttivi

che espletano funzioni  tecnico-professionali,  a  decorrere  dal  15

novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui

al comma 961, per un numero massimo di:

1) 9 unita’ per  l’anno  2022  nel  ruolo  iniziale  dei  direttivi

tecnico-professionali;

2) 8 unita’ per  l’anno  2023  nel  ruolo  iniziale  dei  direttivi

tecnico-professionali;

3) 28 unita’ per l’anno 2024, di cui 13 unita’ nel  ruolo  iniziale

dei direttivi tecnico-professionali, 7 unita’ nel ruolo iniziale  dei

piloti di aeromobile vigile del fuoco e 8 unita’ nel  ruolo  iniziale

degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

4) 4 unita’ per l’anno 2025, di cui 2 unita’ nel ruolo iniziale dei

piloti di aeromobile vigile del fuoco e 2 unita’ nel  ruolo  iniziale

degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

5) 13 unita’ per l’anno 2026, di cui 7 unita’  nel  ruolo  iniziale

dei piloti di aeromobile vigile  del  fuoco  e  6  unita’  nel  ruolo

iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

6) 7 unita’ per l’anno 2029 nel ruolo iniziale degli specialisti di

aeromobile vigile del fuoco;

7) 6 unita’ per l’anno 2031, di cui 2 unita’ nel ruolo iniziale dei

piloti di aeromobile vigile del fuoco e 4 unita’ nel  ruolo  iniziale

degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

8) 20 unita’ per l’anno 2032, di cui 15 unita’ nel  ruolo  iniziale

degli elisoccorritori vigili del fuoco e 5 unita’ nel ruolo  iniziale

dei sommozzatori vigili del fuoco;

b) in conseguenza delle assunzioni  di  cui  alla  lettera  a),  la

dotazione organica  dei  rispettivi  ruoli  di  cui  alla  tabella  A

allegata  al  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,   e’

incrementata di un numero corrispondente di unita’;

c) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla

lettera a), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione

organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del

fuoco,  di  specialista  di  aeromobile  vigile  del   fuoco   e   di

sommozzatore vigile del  fuoco  avviene,  prioritariamente,  mediante

concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33, 34  e

52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

d) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera

c) risultino posti vacanti, l’accesso  alle  qualifiche  iniziali  di

pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista  di  aeromobile

vigile del fuoco e di sommozzatore vigile  del  fuoco  puo’  avvenire

mediante procedura selettiva interna, ai sensi degli articoli 32 e 51

del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente  e’

autorizzata,  nel  limite  della  dotazione  organica,   l’assunzione

straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero

equivalente di unita’ nella qualifica iniziale del ruolo  dei  vigili

del fuoco;

e) la copertura dei posti portati in  aumento  nella  qualifica  di

elisoccorritore vigile del fuoco, di cui al presente  comma,  avviene

mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell’articolo  35  del

decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217.  Conseguentemente  e’

autorizzata,  nel  limite  della  dotazione  organica,   l’assunzione

straordinaria,  con  le  decorrenze  di  cui  alla  lettera  a),   di

complessive 15 unita’ nella qualifica iniziale del ruolo  dei  vigili

del fuoco».

3. Dopo l’allegato 9 annesso alla legge 30 dicembre 2021,  n.  234,

sono aggiunti gli allegati da 10 a  21,  di  cui  all’allegato  1-bis

annesso al presente decreto.

(omissis)

                               Art. 20 

Misure per il contrasto del fenomeno  infortunistico  nell’esecuzione

  del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il  miglioramento

  degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

1. Allo scopo di assicurare  un’efficace  azione  di  contrasto  al

fenomeno infortunistico e di tutela della salute  e  della  sicurezza

sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano  nazionale

di ripresa e resilienza,  l’Istituto  nazionale  per  l’assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con il coinvolgimento  delle

organizzazioni sindacali comparativamente  piu’  rappresentative  sul

piano nazionale, promuove appositi protocolli di intesa con aziende e

grandi gruppi industriali  impegnati  nella  esecuzione  dei  singoli

interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e  resilienza  per

l’attivazione, tra gli altri:

a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e

sicurezza che, fermi restando gli  obblighi  formativi  spettanti  al

datore di lavoro, mirano a qualificare  ulteriormente  le  competenze

dei  lavoratori  nei  settori  caratterizzati  da  maggiore  crescita

occupazionale in ragione degli investimenti programmati;

b)  di  progetti  di  ricerca  e  sperimentazione  di   soluzioni

tecnologiche in materia,  tra  l’altro,  di  robotica,  esoscheletri,

sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro,  materiali

innovativi per l’abbigliamento  lavorativo,  dispositivi  di  visione

immersiva e realta’ aumentata, per il miglioramento degli standard di

salute e sicurezza sul lavoro;

c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi  avanzati  di

analisi e gestione  dei  rischi  per  la  salute  e  sicurezza  negli

ambienti di lavoro inclusi  quelli  da  interferenze  generate  dalla

compresenza di lavorazioni multiple;

d) di iniziative congiunte di comunicazione  e  promozione  della

cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. All’attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si

provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

(omissis)

Capo III

MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
IN MATERIA DI AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
E SALUTE

                               Art. 23 

Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da  fonti

  rinnovabili, di concessioni di  derivazioni  per  uso  irriguo,  di

  accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino 

1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti

di elettrolisi per la produzione di  idrogeno  verde,  anche  qualora

l’impianto di produzione e  quello  di  elettrolisi  siano  collegati

attraverso una rete con obbligo  di  connessione  di  terzi,  non  e’

soggetto al pagamento  degli  oneri  generali  afferenti  al  sistema

elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16

marzo 1999, n. 79.

2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro   della   transizione

ecologica sono  individuati  i  casi  e  le  condizioni  tecniche  di

dettaglio al ricorrere dei quali  si  applica  il  comma  1.  Con  il

medesimo decreto sono stabilite altresi’ le modalita’  con  le  quali

l’Autorita’ di regolazione per energia, reti e  ambiente  provvede  a

dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1,  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. L’idrogeno prodotto ai sensi del  comma  1  non  rientra  tra  i

prodotti energetici di cui all’articolo 21 del testo unico di cui  al

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e non risulta sottoposto

ad accisa ai sensi del  medesimo  testo  unico  se  non  direttamente

utilizzato in motori termici come carburante.

4.  All’articolo  21,  quarto  comma,   del   testo   unico   delle

disposizioni di legge sulle acque e impianti  elettrici,  di  cui  al

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di concessioni di

derivazioni per uso irriguo, dopo le parole «prevedendo se necessario

specifiche modalita’ di irrigazione» sono inserite  le  seguenti:  «e

privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo  remoto

e l’individuazione dell’estrazione illegale di acqua».

5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), in materia di

approvazione  dei  piani  di  bacino,  dopo  le  parole  «sentita  la

Conferenza  Stato-regioni»  sono  aggiunte  le  seguenti:   «che   si

pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di  parere,  decorsi  i

quali si procede anche in mancanza del parere»;

b) all’articolo 250, comma 1-bis, in materia di bonifica da parte

dell’amministrazione, dopo le  parole  «ripristino  ambientale»  sono

inserite le seguenti: «e di tutela del territorio e delle  acque,  le

Autorita’ di bacino distrettuali».

5-bis. All’articolo 38, comma 1, alinea, del decreto legislativo  8

novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «produzione di idrogeno»  sono

inserite le seguenti: «e delle infrastrutture connesse, ivi  compresi

compressori e depositi e eventuali infrastrutture  di  connessione  a

reti di distribuzione e trasporto,».

5-ter. All’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,

dopo il comma 9-bis e’ inserito il seguente:

«9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga piu’ Comuni, l’istanza

di procedura abilitativa semplificata e’ presentata a tutti i  Comuni

interessati  dall’impianto   e   dalle   relative   opere   connesse.

L’amministrazione  competente  ai  sensi  del   presente   comma   e’

individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione

dell’impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni

degli altri Comuni interessati dall’impianto e dalle  relative  opere

connesse».

    Art. 23 bis 

            Misure urgenti per incrementare la produzione 

                  di energia elettrica da biomasse 

1. All’articolo 5-bis del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 67,  ai

commi 1 e 2, dopo le parole:  «produzione  di  energia  elettrica  da

biogas» sono inserite le seguenti: «e biomasse di potenza fino  ad  1

MW».

         Art. 24 

Potenziamento  del  sistema  di   monitoraggio   dell’efficientamento

  energetico  attraverso  le  misure  di  Ecobonus  e  Sismabonus   e

  governance dell’ENEA 

1.  All’articolo  16  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  il

comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la  corretta  attuazione  del  Piano

nazionale di ripresa e  resilienza,  nell’ambito  della  Missione  2,

Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per

cento per l’efficienza energetica  e  la  sicurezza  degli  edifici»,

nonche’ al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui

al  presente  articolo,  compresa  la   valutazione   del   risparmio

energetico da essi conseguito, in analogia a quanto gia’ previsto  in

materia di detrazioni  fiscali  per  la  riqualificazione  energetica

degli  edifici,  sono  trasmesse  per  via  telematica  all’ENEA   le

informazioni  sugli  interventi  effettuati  alla  conclusione  degli

stessi. L’ENEA elabora le  informazioni  pervenute  e  trasmette  una

relazione  sui  risultati  degli  interventi   al   Ministero   della

transizione ecologica, al Ministero dell’economia  e  delle  finanze,

alle Regioni e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,

nell’ambito delle rispettive competenze territoriali».

2. Al fine di assicurare al Ministero della  transizione  ecologica

il supporto necessario per l’espletamento delle attivita’ tecniche  e

scientifiche correlate alla attuazione e al  monitoraggio  del  Piano

nazionale di ripresa e resilienza, entro sessanta giorni  dalla  data

di entrata in vigore del presente decreto, l’ENEA modifica il proprio

statuto prevedendo l’istituzione della figura del direttore generale.

Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con

il Ministro dell’economia e  delle  finanze,  la  dotazione  organica

dell’Agenzia  e’  modificata  con   l’inserimento   di   una   unita’

dirigenziale  di  livello  generale.  Per  l’istituzione  del   posto

funzione di livello dirigenziale generale e’ autorizzata la spesa  di

67.456 euro per l’anno 2022 e  di  202.366  euro  annui  a  decorrere

dall’anno 2023; al relativo onere si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell’ambito  del

programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da

ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell’economia  e

delle finanze per l’anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l’accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

3. All’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il  comma  5

e’ sostituito dal  seguente:  «5.  Al  presidente  spetta  la  legale

rappresentanza dell’ENEA».

  Art. 24 bis 

         Contributo a favore di impianti sportivi e piscine 

1. Le associazioni e  le  societa’  sportive  dilettantistiche,  le

Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione  sportiva,  le

discipline sportive associate e gli enti pubblici  che  gestiscono  o

sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive  nelle  regioni

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e

Sicilia e che rispondano ai requisiti  di  cui  all’articolo  55  del

regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,

possono accedere, per l’anno 2023, a contributi in conto capitale per

progetti di investimento nel limite massimo  di  1  milione  di  euro

finalizzati all’installazione di impianti di produzione energetica da

fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di  accumulo.  L’agevolazione

e’ concessa nel rispetto dei limiti e  delle  condizioni  di  cui  al

regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all’articolo  55  del

medesimo regolamento,  e  l’importo  massimo  dell’aiuto  e’  fissato

nell’80 per cento dei costi ammissibili. La titolarita’ della  misura

e’ in capo all’Agenzia per la coesione territoriale  e,  con  decreto

del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di  concerto  con

il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell’economia  e

delle finanze e l’Autorita’ politica delegata in materia di sport, da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della

legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e

le modalita’ di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente

articolo,   con   particolare   riguardo   ai    costi    ammissibili

all’agevolazione, alla documentazione richiesta,  alle  procedure  di

concessione, nonche’ alle condizioni di  revoca  e  all’effettuazione

dei controlli. La concessione dei predetti contributi e’  autorizzata

nel limite massimo complessivo di spesa di 60  milioni  di  euro  per

l’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro  per

l’anno 2023, si provvede a valere sulle  risorse  del  Fondo  per  lo

sviluppo  e  la  coesione  –   programmazione   2021-2027,   di   cui

all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

                               Art. 25

                  Obiettivi del Programma nazionale 

                     per la gestione dei rifiuti 

1. All’articolo 198-bis, comma 3, del decreto legislativo 3  aprile

2006, n. 152, la lettera i) e’ abrogata.

2. All’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:

«6-bis.  Costituisce  altresi’  parte  integrante  del  piano  di

gestione dei rifiuti  il  piano  di  gestione  delle  macerie  e  dei

materiali derivanti dal crollo e  dalla  demolizione  di  edifici  ed

infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano e’ redatto in

conformita’ alle linee guida adottate entro sei mesi  dalla  data  di

entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro  della

transizione  ecologica,  sentita  la  Conferenza  permanente  per   i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e

di Bolzano.».

     Art. 25 bis 

          Modifica all’articolo 224 del decreto legislativo 

                        3 aprile 2006, n. 152 

1. All’articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

dopo il comma 5-bis e’ inserito il seguente:

«5-ter. L’accordo di programma quadro di cui al comma 5  stabilisce

che i produttori e gli utilizzatori  che  aderiscono  ad  un  sistema

autonomo di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad

uno dei consorzi di cui all’articolo 223 assicurano la copertura  dei

costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di  imballaggio  da  loro

prodotti e conferiti al servizio pubblico di  raccolta  differenziata

anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio  possono  essere

conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere

agli obblighi di cui  al  precedente  periodo,  i  produttori  e  gli

utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all’articolo 221, comma

3,  lettere  a)  e  c),  possono  avvalersi  dei  consorzi   di   cui

all’articolo 223 facendosi carico dei costi  connessi  alla  gestione

dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi».

                               Art. 26 

Supporto  tecnico-operativo  per  le  misure  attuative   del   Piano

  nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della

  transizione ecologica 

1. Al fine di garantire il  supporto  tecnico-operativo  necessario

per l’attuazione delle  misure  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica e’

istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero

il Fondo per l’attuazione degli interventi  del  Piano  nazionale  di

ripresa e resilienza di competenza del  Ministero  della  transizione

ecologica ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio  2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.

108, con una dotazione pari a 5 milioni di euro  per  ciascuno  degli

anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari

a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,  2023  e  2024,  si

provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell’economia e  delle  finanze  per  l’anno

2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l’accantonamento  relativo

al Ministero della transizione ecologica.

                             Art. 26 bis 

                     Potenziamento del controllo 

                   in materia di reati ambientali 

1. Ai fini del potenziamento del  controllo  in  materia  di  reati

ambientali, alla parte sesta-bis del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 318-ter, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:

«4-bis. Con decreto del Ministro della  transizione  ecologica,  di

concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,   sono

stabiliti gli importi da corrispondere a  carico  del  contravventore

per  l’attivita’   di   asseverazione   tecnica   fornita   dall’ente

specializzato  competente  nella  materia   cui   si   riferisce   la

prescrizione di  cui  al  comma  1,  quando  diverso  dall’organo  di

vigilanza  che  l’ha  rilasciata,  ovvero,  in  alternativa,  per  la

redazione della prescrizione  rilasciata,  previo  sopralluogo  e  in

assenza  di   asseverazione,   dallo   stesso   organo   accertatore,

nell’esercizio  delle  funzioni  di  polizia  giudiziaria  ai   sensi

dell’articolo 55 del codice di procedura penale quando si  tratti  di

ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un’amministrazione

statale»;

b) all’articolo 318-quater, il comma 2 e’ sostituito dal  seguente:

«2.  Quando  risulta  l’adempimento  della   prescrizione,   l’organo

accertatore   ammette   il   contravventore   a   pagare   in    sede

amministrativa, nel termine di trenta giorni, una  somma  pari  a  un

quarto del massimo  dell’ammenda  stabilita  per  la  contravvenzione

commessa, ai fini dell’estinzione del  reato,  destinata  all’entrata

del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai  sensi  del

dell’articolo 318-ter, comma 4-bis.  Entro  centoventi  giorni  dalla

scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore

comunica  al  pubblico  ministero  l’adempimento  della  prescrizione

nonche’  l’eventuale   pagamento   della   somma   dovuta   ai   fini

dell’estinzione del reato e di  quella  da  corrispondere,  ai  sensi

dell’articolo  318-ter,  comma  4-bis,   per   la   redazione   della

prescrizione o, in alternativa, per  il  rilascio  dell’asseverazione

tecnica. Gli importi di cui all’articolo 318-ter, comma  4-bis,  sono

riscossi dall’ente accertatore  e  sono  destinati  al  potenziamento

delle  attivita’  di  controllo  e  verifica  ambientale  svolte  dai

predetti organi ed enti».

2. Il decreto di cui  al  comma  4-bis  dell’articolo  318-ter  del

decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dalla lettera a)  del

comma 1 del presente articolo, e’ adottato entro trenta giorni  dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto.

    Art. 27 

        Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute 

                  dai rischi ambientali e climatici 

1. Allo scopo  di  migliorare  e  armonizzare  le  politiche  e  le

strategie messe in atto  dal  Servizio  sanitario  nazionale  per  la

prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e  croniche,

trasmissibili e non trasmissibili, associate a  rischi  ambientali  e

climatici,  e  delle  zoonosi  e’  istituito  il  Sistema   nazionale

prevenzione salute dai rischi  ambientali  e  climatici,  di  seguito

«SNPS».

2.  Il  SNPS,  mediante  l’applicazione  dell’approccio   integrato

«one-health»  nella  sua  evoluzione  «planetary  health»  e  tramite

l’adeguata interazione  con  il  Sistema  nazionale  a  rete  per  la

protezione dell’ambiente , di cui alla legge 28 giugno 2016, n.  132,

di seguito «SNPA»,  concorre  al  perseguimento  degli  obiettivi  di

prevenzione primaria correlati in particolare alla  promozione  della

salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati

direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e  climatici,

anche  derivanti  da  cambiamenti  socio-economici,  valorizzando  le

esigenze di tutela delle comunita’ e delle persone vulnerabili  o  in

situazioni di vulnerabilita’, in coerenza con i principi di equita’ e

prossimita’.

3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni:

a) identifica e valuta le  problematiche  sanitarie  associate  a

rischi ambientali e climatici, per  contribuire  alla  definizione  e

all’implementazione   di   politiche   di   prevenzione    attraverso

l’integrazione con altri settori;

b) favorisce l’inclusione della salute nei  processi  decisionali

che  coinvolgono  altri  settori,  anche  attraverso   attivita’   di

comunicazione istituzionale e formazione;

c) concorre, per i profili  di  competenza,  alla  definizione  e

all’implementazione  degli  atti  di  programmazione  in  materia  di

prevenzione e  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  associati  a

priorita’ di prevenzione primaria, assicurando  la  coerenza  con  le

azioni in materia di livelli essenziali  delle  prestazioni  tecniche

ambientali (LEPTA), di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016,

n. 132;

d) concorre alla  individuazione  e  allo  sviluppo  di  criteri,

metodi e sistemi di  monitoraggio  integrati,  anche  avvalendosi  di

sistemi   informativi   funzionali   all’acquisizione,   all’analisi,

all’integrazione e all’interpretazione di modelli e dati;

e) assicura il supporto alle  autorita’  competenti  nel  settore

ambientale  per  l’implementazione  della  valutazione   di   impatto

sanitario (VIS) nell’ambito della valutazione  ambientale  strategica

(VAS),   della   valutazione   di   impatto   ambientale   (VIA)    e

dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA);

e-bis) predispone una relazione  annuale  in  merito  ai  campi  di

intervento, alle prospettive di ricerca e  di  implementazione  delle

proprie funzioni e ai possibili interventi normativi, ai  fini  della

sua trasmissione alle Camere da parte del Governo.

4. Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una

logica di rete:

a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7  e  7-bis

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con  le

previsioni di cui  all’articolo  7-ter,  comma  1,  lettera  b),  del

medesimo decreto legislativo;

b) le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,

anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti  di  cui

alla lettera a) tra di loro e con  le  altre  strutture  sanitarie  e

socio-sanitarie,  nonche’  con  gli  altri  enti  del  territorio  di

competenza, che concorrono  al  raggiungimento  degli  obiettivi  del

SNPS;

c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di  cui  al  decreto

legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

d) l’Istituto superiore di sanita’, con compiti di  coordinamento

e supporto tecnico-scientifico;

e)  il  Ministero  della  salute,  con  compiti   di   indirizzo,

programmazione, monitoraggio  e  comunicazione  istituzionale,  anche

mediante l’adozione di apposite direttive.

5. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottare  entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

e  comunque  nel  rispetto  della  tempistica   e   degli   obiettivi

individuati per il progetto di cui al  comma  8  dall’allegato  1  al

decreto del Ministro dell’economia e  delle  finanze  del  15  luglio

2021, previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano, sono individuati gli  specifici  compiti,  ivi  inclusi  gli

obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle

categorie particolari di cui  all’articolo  9  del  regolamento  (UE)

2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,

che tutti i soggetti di cui al comma 4 svolgono nell’ambito del SNPS,

per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 3.

6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro della salute e del Ministro  della  transizione

ecologica,  da  adottare  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del

decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e

degli obiettivi individuati  per  il  progetto  di  cui  al  comma  8

dall’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

del 15 luglio 2021, sono definite le  modalita’  di  interazione  del

SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche mediante l’adozione

di apposite direttive, la effettiva operativita’, secondo criteri  di

efficacia,  economicita’  e  buon  andamento,  delle   modalita’   di

interazione del SNPS con il SNPA, con il  decreto  di  cui  al  primo

periodo e’ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri

una Cabina di regia, della quale fanno parte:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,

che la presiede;

b) due rappresentanti del  SNPS,  designati  dal  Ministro  della

salute  tra  i  dirigenti  del  medesimo  Ministero  e  dell’Istituto

superiore di sanita’, con comprovate  competenze  nel  settore  della

prevenzione sanitaria;

c) due rappresentanti designati dal Ministro  della  transizione

ecologica, tra i dirigenti del medesimo  Ministero  e  del  SNPA  con

comprovate competenze nel settore;

d) un rappresentante delle regioni e delle province  autonome  di

Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle

province autonome.

7. La partecipazione alle riunioni e alle altre attivita’  promosse

dalla Cabina di regia non comporta la  corresponsione  di  gettoni  o

altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di  spese,

diarie e indennita’, e non determina nuovi o maggiori oneri a  carico

del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di

Trento e di Bolzano.

8. Ai fini dell’attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede

con gli interventi  indicati,  per  il  progetto  «Salute,  Ambiente,

Biodiversita’ e Clima»,  nell’allegato  1  al  decreto  del  Ministro

dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021,  nel  limite  delle

risorse di cui all’articolo 1, comma 2,  lettera  e),  punto  1,  del

decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

9. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti

connessi all’attuazione del presente articolo con  le  risorse  umane

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica.

(omissis)

          Art. 33 ter 

Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di  messa

  in sicurezza, efficientamento energetico  e  sviluppo  territoriale

  sostenibile 

1. Al fine di assicurare ai  comuni  con  popolazione  inferiore  a

1.000 abitanti la realizzazione  degli  interventi  finalizzati  alla

messa  in  sicurezza  di  scuole,  strade,  edifici  pubblici  e  del

patrimonio   comunale   e   per   l’abbattimento    delle    barriere

architettoniche  a  beneficio  della  collettivita’,  nonche’   degli

interventi di incremento dell’efficienza  energetica  e  di  sviluppo

territoriale  sostenibile,  limitatamente  ai   contributi   riferiti

all’annualita’ 2022, i termini  di  cui  al  terzo,  quarto  e  sesto

periodo del comma 14-bis dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile

2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno

2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.

(omissis)

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 48 

                             Abrogazioni 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

sono abrogate le seguenti disposizioni:

(omissis)

d-bis) l’articolo 231, comma 8, del decreto legislativo 3  aprile

2006, n. 152, relativo ai veicoli fuori uso.

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