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PNRR e fondo complementare: confermate le proroghe per il Superbonus 110% – Lavori Pubblici

Nella seduta di mercoledì 30 giugno, la Camera dei Deputati,
dopo aver repinto tutti gli emendamenti, ha approvato, in via
definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante
“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti”, in pratica, nel testo già, precedentemente approvato
dal Senato.

Modifiche introdotte dal Senato

Ricordiamo che le maggiori modifiche introdotte dal Senato e
confermate dalla Camera dei Deputati riguardano:

  • l’inserimento nell’articolo 1 del provvedimento dei commi dal
    2-bis al 2-decies (9 commi);
  • l’inserimento nell’articolo 1 del provvedimento dei commi dal
    7-bis al 2-quinquies (4 commi);
  • l’introduzione del nuovo articolo 1-bis rubricato “Misure di
    semplificazione per gli investimenti” costituito da 5 commi;
  • l’inserimento nell’articolo 2 del provvedimento dei commi
    1-bis, 1-ter ed 1-quater.

Modifiche introdotte all’articolo 119 del dl n. 34/2020

In riferimento alle modifiche introdotte all’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, viene confermato, in pratica, il testo del
decreto-legge n. 59/2021 ed, entrando nel dettaglio i commi 3 e 5
dell’articolo 1 del provvedimento sono rimasti tali e quali a
quelli del decreto-legge.

Confermata la proroga per il superbonus 110%

Relativamente al Superbonus 110% la situazione è la
seguente:

L’articolo 1, comma 3, proroga di sei mesi (al
30 giugno 2023) il termine per
avvalersi della misura del Superbonus per gli Istituti autonomi
case popolari-IACP comunque denominati, nonché per
gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli
IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il
60 per cento dell’intervento complessivo, la
detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023
.

La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai
condomini la detrazione del 110 per cento spetta
anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022
indipendentemente dallo stato di avanzamento dei
lavori
.

Le coperture economiche per la proroga al Superbonus 110%

Il comma 4 ridetermina la copertura sulle
risorse previste nell’ambito del Piano nazionale per la ripresa e
la resilienza, mentre il comma 5 stabilisce che
gli eventuali minori oneri rilevati dal
monitoraggio degli effetti della misura del Superbonus, rispetto
alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del
termine della fruizione dell’agevolazione
.

Cogliamo l’occasione per ricordare che l’articolo 119 del
decreto legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) ha
introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese
relative a specifici interventi di efficienza energetica e di
misure antisismiche sugli edifici

(Superbonus). La detrazione può essere chiesta per
le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute
dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per interventi effettuati
sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari
indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo
di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati
su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie
catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli) ma
solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico a seguito
della modifica introdotta dall’articolo 80, comma 6, del decreto
n.104 del 2020, cosiddetto decreto Agosto.

In allegato il testo a fronte
con le modifiche introdotte dal Senato
; lo stesso sarà
pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta ufficiale

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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