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Pnrr: nuove misure urgenti per ambiente ed energia – Ambiente Sicurezza Web

Anche piano nazionale gestione rifiuti, Ecobonus e sistema nazionale per la tutela della salute dai rischi ambientali e climatici tra le misure del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. All’art. 20 disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

Pnrr: nuove misure urgenti per ambiente ed energia sono state disposte dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022, n. 100).

In particolare si tratta di disposizioni in materia di:

  • produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili;
  • potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus;
  • programma nazionale di gestione dei rifiuti;
  • sistema nazionale per la tutela della salute dai rischi ambientali e climatici;
  • transizione digitale;
  • elettrificazione dei porti.

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Inoltre, l’art. 20 reca nuove misure per il contrasto del fenomeno infortunistico e per il  miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Di seguito il testo delle disposizioni elencate sopra.

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Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 

Ulteriori misure urgenti per  l’attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR). (22G00049)

(Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022, n. 100)

Vigente al: 1-5-2022

Capo II
Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia finanziaria e fiscale

(omissis)

                               Art. 20

Misure per il contrasto del fenomeno  infortunistico  nell’esecuzione

  del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il  miglioramento

  degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Allo scopo di assicurare  un’efficace  azione  di  contrasto  al

fenomeno infortunistico e di tutela della salute  e  della  sicurezza

sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano  nazionale

di ripresa e resilienza,  l’Istituto  nazionale  per  l’assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove appositi  protocolli

di intesa con aziende e grandi  gruppi  industriali  impegnati  nella

esecuzione dei singoli interventi previsti  dal  Piano  nazionale  di

ripresa e resilienza per l’attivazione, tra gli altri:

a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e

sicurezza che, fermi restando gli  obblighi  formativi  spettanti  al

datore di lavoro, mirano a qualificare  ulteriormente  le  competenze

dei  lavoratori  nei  settori  caratterizzati  da  maggiore  crescita

occupazionale in ragione degli investimenti programmati;

b)  di  progetti  di  ricerca  e  sperimentazione  di   soluzioni

tecnologiche in materia,  tra  l’altro,  di  robotica,  esoscheletri,

sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro,  materiali

innovativi per l’abbigliamento  lavorativo,  dispositivi  di  visione

immersiva e realta’ aumentata, per il miglioramento degli standard di

salute e sicurezza sul lavoro;

c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi  avanzati  di

analisi e gestione  dei  rischi  per  la  salute  e  sicurezza  negli

ambienti di lavoro inclusi  quelli  da  interferenze  generate  dalla

compresenza di lavorazioni multiple;

d) di iniziative congiunte di comunicazione  e  promozione  della

cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. All’attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si

provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o

(omissis)

Capo III
Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico
e salute

                               Art. 23

Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da  fonti

  rinnovabili, di concessioni di  derivazioni  per  uso  irriguo,  di

  accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino

1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti

di elettrolisi per la produzione di  idrogeno  verde,  anche  qualora

l’impianto di produzione e  quello  di  elettrolisi  siano  collegati

attraverso una rete con obbligo  di  connessione  di  terzi,  non  e’

soggetto al pagamento  degli  oneri  generali  afferenti  al  sistema

elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16

marzo 1999, n. 79.

2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro   della   transizione

ecologica sono  individuati  i  casi  e  le  condizioni  tecniche  di

dettaglio al ricorrere dei quali  si  applica  il  comma  1.  Con  il

medesimo decreto sono stabilite altresi’ le modalita’  con  le  quali

l’Autorita’ di regolazione per energia reti  e  ambiente  provvede  a

dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1,  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. L’idrogeno prodotto ai sensi del  comma  1  non  rientra  tra  i

prodotti energetici di cui all’articolo  21  del  testo  unico  delle

accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  non

risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non

direttamente utilizzato in motori termici come carburante.

4. All’articolo 21, quarto comma, del  regio  decreto  11  dicembre

1933, n. 1775, in materia  di  concessioni  di  derivazioni  per  uso

irriguo,  dopo  le  parole  «prevedendo  se   necessario   specifiche

modalita’ di irrigazione» sono inserite le seguenti: «e privilegiando

la  digitalizzazione   per   migliorare   il   controllo   remoto   e

l’individuazione dell’estrazione illegale di acqua».

5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), in materia di

approvazione  dei  piani  di  bacino,  dopo  le  parole  «sentita  la

Conferenza  Stato-regioni»  sono  aggiunte  le  seguenti:   «che   si

pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di  parere,  decorsi  i

quali si procede anche in mancanza del parere»;

b) all’articolo 250, comma 1-bis, in materia di bonifica da parte

dell’amministrazione, dopo le  parole  «ripristino  ambientale»  sono

inserite le seguenti: «e di tutela del territorio e delle  acque,  le

Autorita’ di bacino distrettuali».

                               Art. 24

Potenziamento  del  sistema  di   monitoraggio   dell’efficientamento

  energetico  attraverso  le  misure  di  Ecobonus  e  Sismabonus   e

  governance dell’ENEA

1.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.  90,  il  comma  2-bis

dell’articolo 16 e’ sostituito  dal  seguente:  «2-bis.  Al  fine  di

garantire la corretta attuazione del Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza, nell’ambito della Missione 2, Componente 3,  Investimento

2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110  per  cento  per  l’efficienza

energetica  e  la  sicurezza  degli  edifici»,  nonche’  al  fine  di

effettuare il  monitoraggio  degli  interventi  di  cui  al  presente

articolo, compresa la valutazione del risparmio  energetico  da  essi

conseguito,  in  analogia  a  quanto  gia’  previsto  in  materia  di

detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli  edifici,

sono trasmesse per via  telematica  all’ENEA  le  informazioni  sugli

interventi effettuati. L’ENEA elabora  le  informazioni  pervenute  e

trasmette una relazione sui risultati degli interventi  al  Ministero

della transizione  ecologica,  al  Ministero  dell’economia  e  delle

finanze, alle Regioni  e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.».

2. Al fine di assicurare al Ministero della  transizione  ecologica

il supporto necessario per l’espletamento delle attivita’ tecniche  e

scientifiche correlate alla attuazione e al  monitoraggio  del  Piano

nazionale per la ripresa e la resilienza, entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto,  l’ENEA  modifica  il

proprio statuto prevedendo l’istituzione della figura  del  direttore

generale. Con decreto del Ministro della  transizione  ecologica,  di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la  dotazione

organica dell’Agenzia e’ modificata con l’inserimento di  una  unita’

dirigenziale  di  livello  generale.  Per  l’istituzione  del   posto

funzione di livello dirigenziale generale e’ autorizzata la spesa  di

67.456 euro per l’anno 2022 e  di  202.366  euro  annui  a  decorrere

dall’anno   2023;   alla   cui   copertura   si   provvede   mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,

nell’ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell’economia  e  delle  finanze  per   l’anno   2022,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della

transizione ecologica.

3. All’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 5 e’

sostituito  dal  seguente:  «5.  Al  Presidente  spetta   la   legale

rappresentanza dell’Agenzia.».

                               Art. 25

      Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti

1. All’articolo 198-bis, comma 3, del decreto legislativo 3  aprile

2006, n. 152, la lettera i) e’ abrogata.

2. All’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: «6-bis. Costituisce altresi’

parte integrante del piano  di  gestione  dei  rifiuti  il  piano  di

gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo  e  dalla

demolizione di edifici ed  infrastrutture  a  seguito  di  un  evento

sismico. Il piano e’ redatto in conformita’ alle linee guida adottate

entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri

su proposta del Ministro  della  transizione  ecologica,  sentita  la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano.».

                               Art. 26

Supporto  tecnico  operativo  per  le  misure  attuative  del   Piano

  nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della

  transizione ecologica

1. Al fine di garantire il supporto  tecnico  operativo  necessario

per l’attuazione delle  misure  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica e’

istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero

il Fondo per l’attuazione degli interventi  del  Piano  nazionale  di

ripresa e resilienza di competenza del  Ministero  della  transizione

ecologica, previsti dall’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.

108, con una dotazione pari a 5 milioni di euro  per  ciascuno  degli

anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,  pari

a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,  2023  e  2024,  si

provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2022-2024, nell’ambito del programma  Fondi  di  riserva  e

speciali   della  missione   Fondi  da  ripartire   dello  stato   di

previsione del Ministero dell’economia e  delle  finanze  per  l’anno

2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l’accantonamento  relativo

al Ministero della transizione ecologica.

                               Art. 27

        Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute

                  dai rischi ambientali e climatici

1. Allo scopo  di  migliorare  e  armonizzare  le  politiche  e  le

strategie messe in atto  dal  Servizio  sanitario  nazionale  per  la

prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e  croniche,

trasmissibili e non trasmissibili, associate a  rischi  ambientali  e

climatici, e’ istituito il Sistema nazionale prevenzione  salute  dai

rischi ambientali e climatici, di seguito «SNPS».

2.  Il  SNPS,  mediante  l’applicazione  dell’approccio   integrato

«one-health»  nella  sua  evoluzione  «planetary  health»  e  tramite

l’adeguata interazione  con  il  Sistema  nazionale  a  rete  per  la

protezione ambientale, di cui alla legge 28 giugno 2016, n.  132,  di

seguito  «SNPA»,  concorre  al  perseguimento  degli   obiettivi   di

prevenzione primaria correlati in particolare alla  promozione  della

salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati

direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e  climatici,

anche  derivanti  da  cambiamenti  socio-economici,  valorizzando  le

esigenze di tutela delle comunita’ e delle persone vulnerabili  o  in

situazioni di vulnerabilita’, in coerenza con i principi di equita’ e

prossimita’.

3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni:

a) identifica e valuta le  problematiche  sanitarie  associate  a

rischi ambientali e climatici, per  contribuire  alla  definizione  e

all’implementazione   di   politiche   di   prevenzione    attraverso

l’integrazione con altri settori;

b) favorisce l’inclusione della salute nei  processi  decisionali

che  coinvolgono  altri  settori,  anche  attraverso   attivita’   di

comunicazione istituzionale e formazione;

c) concorre, per i profili  di  competenza,  alla  definizione  e

all’implementazione  degli  atti  di  programmazione  in  materia  di

prevenzione e  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  associati  a

priorita’ di prevenzione primaria, assicurando  la  coerenza  con  le

azioni in materia di livelli essenziali  delle  prestazioni  tecniche

ambientali (LEPTA), di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016,

n. 132;

d) concorre alla  individuazione  e  allo  sviluppo  di  criteri,

metodi e sistemi di  monitoraggio  integrati,  anche  avvalendosi  di

sistemi   informativi   funzionali   all’acquisizione,   all’analisi,

all’integrazione e all’interpretazione di modelli e dati;

e) assicura il supporto alle  autorita’  competenti  nel  settore

ambientale per l’implementazione della valutazione di  impatto  sulla

salute (VIS)  nell’ambito  della  valutazione  ambientale  strategica

(VAS),   della   valutazione   di   impatto   ambientale   (VIA)    e

dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA).

4. Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una

logica di rete:

a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7  e  7-bis

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con  le

previsioni di cui  all’articolo  7-ter,  comma  1,  lettera  b),  del

medesimo decreto legislativo;

b) le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,

anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti  di  cui

alla lettera a) tra di loro e con  le  altre  strutture  sanitarie  e

socio-sanitarie,  nonche’  con  gli  altri  enti  del  territorio  di

competenza, che concorrono  al  raggiungimento  degli  obiettivi  del

SNPS;

c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di  cui  al  decreto

legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

d) l’Istituto superiore di sanita’, con compiti di  coordinamento

e supporto tecnico-scientifico;

e)  il  Ministero  della  salute,  con  compiti   di   indirizzo,

programmazione,  monitoraggio,  comunicazione  istituzionale,   anche

mediante l’adozione di apposite direttive.

5. Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottare  entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

e  comunque  nel  rispetto  della  tempistica   e   degli   obiettivi

individuati per il progetto di cui al  comma  8  dell’allegato  1  al

decreto del Ministro dell’economia e  delle  finanze  del  15  luglio

2021, previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,

sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli  obblighi  di

comunicazione dei dati personali, anche appartenenti  alle  categorie

particolari di cui all’articolo 9 del  Regolamento  UE  2016/679  del

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,  che  tutti  i

soggetti di cui  al  comma  4  svolgono  nell’ambito  del  SNPS,  per

l’espletamento delle funzioni di cui al comma 3.

6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro della salute e del Ministro  della  transizione

ecologica,  da  adottare  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del

decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e

degli obiettivi individuati  per  il  progetto  di  cui  al  comma  8

dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

del 15 luglio 2021, sono definite le  modalita’  di  interazione  del

SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche mediante l’adozione

di apposite direttive, la effettiva operativita’, secondo criteri  di

efficacia,  economicita’  e  buon  andamento,  delle   modalita’   di

interazione del SNPS con il SNPA, con il  decreto  di  cui  al  primo

periodo e’ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri

una Cabina di regia, della quale fanno parte:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,

che la presiede;

b) due rappresentanti del  SNPS,  designati  dal  Ministro  della

salute tra i dirigenti del Ministero  e  dell’Istituto  superiore  di

sanita’, con comprovate  competenze  nel  settore  della  prevenzione

sanitaria;

c) due rappresentanti designati dal  Ministro  della  transizione

ecologica, tra i dirigenti del Ministero e del  SNPA  con  comprovate

competenze nel settore;

d) un rappresentante delle regioni e delle province  autonome  di

Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle

province autonome.

7. La partecipazione alle riunioni e alle altre attivita’  promosse

dalla Cabina di regia non comporta la  corresponsione  di  gettoni  o

altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di  spese,

diarie e indennita’, e non determina nuovi o maggiori oneri a  carico

del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di

Trento e di Bolzano.

8. Ai fini dell’attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si  provvede

con gli interventi  indicati,  per  il  progetto  «Salute,  Ambiente,

Biodiversita’ e Clima»,  nell’allegato  1  al  decreto  del  Ministro

dell’economia e delle  finanze  15  luglio  2021,  nel  limite  delle

risorse di cui all’articolo  1,  comma  2,  lettera  e),  n.  1,  del

decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

9. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti

connessi all’attuazione del presente articolo con  le  risorse  umane

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica.

Capo IV
Transizione digitale

                               Art. 28

Costituzione e disciplina della societa’ 3-I S.p.A. per lo  sviluppo,

  la manutenzione e la gestione di soluzioni software  e  di  servizi

  informatici a favore degli enti  previdenziali  e  delle  pubbliche

  amministrazioni centrali

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati  nella  Missione  1

del Piano nazionale di ripresa e resilienza  di  cui  al  regolamento

(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  febbraio

2021,  con  particolare  riguardo  alla  misura  R  1.2.,  e  per  lo

svolgimento delle attivita’ di sviluppo, manutenzione e  gestione  di

soluzioni software  e  di  servizi  informatici,  e’  autorizzata  la

costituzione della societa’ 3-I S.p.A., con sede in Roma, a  capitale

interamente pubblico. La  societa’  svolge  le  proprie  attivita’  a

favore   dell’Istituto   nazionale   previdenza    sociale    (INPS),

dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni  sul

lavoro (INAIL), dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT),  della

Presidenza del Consiglio dei ministri, del  Ministero  del  lavoro  e

delle politiche  sociali  e  delle  altre  pubbliche  amministrazioni

centrali indicate nell’elenco pubblicato ai  sensi  dell’articolo  1,

commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  fermo  restando

quanto  stabilito  dall’articolo  33-septies  del  decreto-legge   18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17

dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della societa’ 3-I S.p.A.,

pari a 45 milioni di euro, e’ interamente sottoscritto e versato,  in

tre rate annuali, dall’INPS, dall’INAIL e dall’ISTAT, nella misura di

un terzo per ciascun ente, o  nella  diversa  misura  indicata  nello

statuto di cui al comma 2.

2. Lo statuto della societa’ di cui al  comma  1  e’  adottato  con

deliberazione congiunta dei  presidenti  degli  Istituti  di  cui  al

medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale,  entro  novanta

giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e

approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su

proposta del Ministro delegato per  l’innovazione  tecnologica  e  la

transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e  delle

politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilita’ degli

organi della societa’,  nonche’  le  regole  di  funzionamento  della

societa’. Lo statuto definisce altresi’ le modalita’ di esercizio del

controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza  del

Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e  delle  politiche

sociali, al fine di assicurare il  coordinamento  con  gli  obiettivi

istituzionali e  la  coerenza  con  le  finalita’  della  transizione

digitale nazionale.

3. Il consiglio di amministrazione della societa’  e’  composto  da

cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del  Consiglio  dei

ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione tecnologica  e  la

transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato  dal

Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre  membri

sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma  1,  tra

gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e  sono  nominati

con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.

4. Il collegio sindacale della societa’ e’ composto da  tre  membri

titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del  lavoro  e  delle

politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei  ministri  o  dal

Ministro delegato per  l’innovazione  tecnologica  e  la  transizione

digitale e dal Ministro dell’economia e delle  Finanze,  quest’ultimo

con funzioni di presidente, nonche’ da due membri supplenti,  di  cui

uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno

dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.

5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  al  fine  di

consentire il necessario controllo analogo della societa’ 3-I S.p.A.,

sono  in  ogni  caso  sottoposti  all’approvazione  preventiva  della

Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero  del  lavoro  e

delle politiche sociali, gli atti della suddetta societa’ relativi a:

a) affidamenti di attivita’ da parte di  amministrazioni  diverse

da quelle che esercitano il controllo  sulla  societa’,  per  importi

maggiori di 500 mila euro;

b) costituzione di nuove societa’;

c) acquisizioni di partecipazioni in societa’;

d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;

e) designazione di amministratori;

f) proposte di revoca di amministratori;

g) proposte di modifica dello statuto della societa’ 3-I S.p.A. o

di societa’ partecipate;

h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

6.  Il  rapporto  della  societa’  con  gli  Istituti  e   con   le

amministrazioni di cui al comma 1 e’ regolato da  apposito  contratto

di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei  servizi,  i

livelli  minimi  inderogabili  delle  prestazioni   e   le   relative

compensazioni  economiche,  conformemente  agli  atti  di   indirizzo

strategico  approvati  dal  consiglio  di  amministrazione.  Per   il

raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di  servizio  la

societa’  puo’   stipulare   contratti   di   lavoro   e   provvedere

all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti

previsioni di legge.

7. Con  uno  o  piu’  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e degli

altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni  dalla

data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  individuate,

tenendo  conto   delle   esigenze   di   autonomia   degli   Istituti

partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle  quote

del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprieta’

degli Istituti di cui  al  comma  1,  gli  strumenti,  i  mezzi,  gli

apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione  e  ogni

altra pertinenza, che sono trasferiti alla societa’  3-I  S.p.A.  per

l’assolvimento dei propri  compiti,  e  sono  stabilite  le  relative

modalita’ di trasferimento della societa’.

8. La pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di

costituzione  di  societa’  per   azioni   previsti   dalle   vigenti

disposizioni di legge.

9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del  capitale  sociale

della societa’, si provvede a valere sulle risorse appostate, per  le

medesime finalita’, nei bilanci degli istituti partecipanti di cui al

comma 1, come certificate dagli  organi  di  revisione  dei  medesimi

Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile.

A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto

capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.

                               Art. 29

           Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali

1. All’articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

sono aggiunte in fine le seguenti  parole:  «,  nonche’,  nei  limiti

delle risorse disponibili a legislazione vigente, per  l’acquisizione

di servizi cloud infrastrutturali».

(omissis)

                               Art. 32

Misure per la realizzazione degli obiettivi di  transizione  digitale

  fissati dal Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  per  il

  rafforzamento dei servizi digitali

1. Al fine di favorire maggiore  efficienza  e  celerita’  d’azione

nella realizzazione degli obiettivi di transizione  digitale  fissati

dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di  cui  al  regolamento

(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio

2021, nonche’ dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari

di cui al  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:

a) all’articolo 239 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole  «interventi,  acquisti  e  misure  di

sostegno a favore di una strategia di  condivisione  e  utilizzo  del

patrimonio  informativo  pubblico   a   fini   istituzionali,   della

diffusione dell’identita’ digitale, del domicilio  digitale  e  delle

firme elettroniche, della realizzazione e dell’erogazione di  servizi

in rete, dell’accesso ai  servizi  in  rete  tramite  le  piattaforme

abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64  e  64-bis  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche’ per i servizi e le attivita’

di  assistenza  tecnico-amministrativa  necessarie»  sono  sostituite

dalle seguenti: «interventi, acquisti di beni e  servizi,  misure  di

sostegno, attivita’ di assistenza tecnica e  progetti  nelle  materie

dell’innovazione tecnologica,  dell’attuazione  dell’agenda  digitale

italiana  ed  europea,  del  programma  strategico  sull’intelligenza

artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della

digitalizzazione delle pubbliche  amministrazioni  e  delle  imprese,

della strategia nazionale dei dati pubblici, dello sviluppo  e  della

diffusione delle infrastrutture digitali materiali  e  immateriali  e

delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche  amministrazioni,

nonche’ della diffusione delle competenze,  dell’educazione  e  della

cultura digitale»;

2) al comma 2, primo periodo, dopo  le  parole  «degli  aspetti

correlati alla sicurezza cibernetica» sono aggiunte le  seguenti:  «e

nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all’Agenzia  per

la cybersicurezza nazionale»;

b) all’articolo 64-ter, comma 7, del decreto legislativo 7  marzo

2005, n. 82, dopo  le  parole  «e  di  funzionamento  del  SGD»  sono

inserite le seguenti: «nonche’ le modalita’ di adozione di un manuale

operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del  SGD

e di attuazione del decreto»;

c) all’articolo 26, comma 15, del decreto-legge 16  luglio  2020,

n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,

n. 120, dopo la lettera l-bis) e’ aggiunta la seguente: «l-ter)  sono

individuate  le  modalita’  di  adozione  di  un  manuale   operativo

contenente le specifiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al

presente comma.».

Capo V
Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche
speciali e zone logistiche semplificate

                               Art. 33

              Disposizioni urgenti per la realizzazione

            degli impianti di elettrificazione dei porti

  1. Al  fine  di  provvedere  alla  realizzazione  degli  interventi

previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza; Missione M3C2-4

Riforma 1.3, i progetti  destinati  alla  realizzazione  di  opere  e

impianti  di  elettrificazione  dei  porti  nonche’  le  opere  e  le

infrastrutture connesse, necessarie o  comunque  indispensabili  alla

costruzione, alla elettrificazione  e  all’esercizio  degli  impianti

stessi, autorizzati ai sensi del comma 2,  sono  da  considerarsi  di

pubblica utilita’, anche ai sensi dell’articolo 12  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  caratterizzati

da indifferibilita’ ed urgenza.

2.  Fatti  salvi  i  provvedimenti  di  competenza  del   Ministero

dell’interno in materia di  prevenzione  incendi,  la  costruzione  e

l’esercizio  degli  impianti  di  elettrificazione  dei  porti,   gli

interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o  parziale

e  riattivazione  di  detti  impianti,  nonche’   le   opere   e   le

infrastrutture   connesse,   necessarie   o    indispensabili    alla

costruzione, alla elettrificazione  e  all’esercizio  degli  impianti

stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in  demolizione

di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per

la riqualificazione delle aree di insediamento degli  impianti,  sono

soggetti  ad  una  autorizzazione  unica,  rilasciata  dalla  regione

competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di  tutela

dell’ambiente,   di   tutela   del   paesaggio   e   del   patrimonio

storico-artistico,  che  costituisce,  ove  occorra,  variante   allo

strumento urbanistico.

3. L’autorizzazione di cui al comma 2 e’  rilasciata  all’esito  di

una  conferenza  di  servizi,  promossa  dall’Autorita’  di   sistema

portuale o dalla regione competente e svolta secondo le modalita’  di

cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale

partecipano  tutte  le  amministrazioni  interessate,  ivi   compresa

l’autorita’ competente al rilascio  ai  sensi  dell’articolo  36  del

codice della navigazione di cui al regio decreto 30  marzo  1942,  n.

327, di apposita concessione di durata non inferiore a quindici  anni

e con canone determinato ai sensi dell’articolo  39,  secondo  comma,

del    medesimo    codice    della    navigazione.    Il     rilascio

dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire  ed  esercire  gli

impianti, in conformita’ al progetto approvato.  Il  termine  massimo

per la conclusione del procedimento unico non puo’ essere superiore a

centoventi  giorni,  ovvero  a  centottanta  nel  caso  in  cui   sia

necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o  la

verifica  di   assoggettabilita’   sul   progetto   di   fattibilita’

tecnico-economica.

4. Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale

o della verifica di assoggettabilita’ da svolgersi  sul  progetto  di

fattibilita’ tecnico – economica, ivi inclusi quelli  che  riguardano

le  opere  connesse  e  le  infrastrutture  indispensabili,   e’   di

competenza della regione.  A  tal  fine,  tutti  i  termini  previsti

dall’articolo 27-bis, commi da 1  a  5,  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, sono dimezzati.

5. All’attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si

provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

(omissis)

                               Art. 37

                Disposizioni in materia di ZES e ZLS

1. All’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.

91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo  decreto

e’  definita,  in  via  generale,  una  procedura  straordinaria   di

revisione  del  perimetro  delle  aree  individuate,  improntata   al

principio di massima semplificazione e  celerita’,  da  attivarsi  su

iniziativa del Commissario di cui al comma 6, fermo il limite massimo

delle superfici fissato per ciascuna  regione,  in  coerenza  con  le

linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico.  La  proposta

di revisione, in relazione alle singole ZES, e’ approvata con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su  proposta  del

Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita la Regione.».

2. All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 giugno 2017, n. 91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,  il

terzo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Il credito di  imposta  e’

esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione

ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per

rafforzare la struttura produttiva  delle  Zone  economiche  speciali

(ZES) mediante lo strumento agevolativo «Contratti  di  sviluppo»  di

cui all’articolo  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e’

stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a  valere  sul

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)  programmazione  2021-2027,

di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno  degli  anni

2023 e 2024. Le predette risorse sono assegnate con  delibera  CIPESS

al Ministero dello  sviluppo  economico,  nell’ambito  del  Piano  di

sviluppo e coesione,  programmazione  2021/2027,  di  competenza  del

predetto  Ministero,  con  specifica  destinazione  al  finanziamento

addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il  Ministero

dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero per il Sud e  la

coesione territoriale,  definisce  con  apposite  direttive  le  aree

tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi,

nonche’ le modalita’  di  vigilanza  e  monitoraggio  sull’attuazione

degli  interventi  finanziati  e   sui   risultati   conseguiti.   La

valutazione  delle  singole  iniziative  segue  criteri  di   massima

semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto  gia’  previsto

dai decreti di cui all’articolo 3,  comma  4,  del  decreto-legge  21

giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9

agosto 2013, n. 98.».

3. L’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e’

sostituito  dal  seguente:  «65.  Con  decreto  del  Presidente   del

Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il  sud

e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia

e delle finanze, con il Ministro per le infrastrutture e la mobilita’

sostenibile e con il Ministro dello sviluppo  economico,  sentita  la

Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in

vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di

istituzione delle  Zone  logistiche  semplificate,  le  modalita’  di

funzionamento  e  di  organizzazione,  nonche’   sono   definite   le

condizioni  per  l’applicazione  delle  misure   di   semplificazione

previste dall’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.  91  ,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123.

Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  predetto  decreto,  si

applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  relative  alla

procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste  dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato  ai  sensi

dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno  2017,  n.  91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.».

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati  in  9

milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante  corrispondente

riduzione delle risorse del Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione,

programmazione 2021-2027, di cui all’articolo  1,  comma  177,  della

legge 30 dicembre 2020, n. 178.

(omissis)

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