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Polizza contro i rischi derivanti dalla mancata fruizione del Superbonus – BibLus-net

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L’Anac: no alla clausola che prevede la presentazione di una polizza che garantisca in caso di perdita dell’incentivo

Sulla possibilità di richiedere nella documentazione di gara l’applicazione di una polizza assicurativa inerente alla garanzia dai rischi derivanti dalla mancata fruizione del Superbonus risponde l’Anac con la delibera n. 162 del 30 marzo 2022.

Clausola polizza assicurativa: il parere Anac

La richiesta di parere da parte dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia nei confronti dell’Autorità riguarda la presentazione, da parte dell’aggiudicatario, di una polizza che garantisca l’Ater contro i rischi derivanti dalla mancata fruizione del bonus fiscale e delle sanzioni eventualmente irrogate dalla Agenzia delle Entrate.

Il caso

La questione in esame riguarda l’affidamento di lavori di efficientamento energetico e di consolidamento strutturale di alcuni stabili aziendali, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione ad una procedura negoziata.

Nella documentazione di gara è stabilito che l’aggiudicatario deve presentare una polizza che garantisca l’Ater contro i rischi derivanti dalla mancata fruizione della detrazione, il Superbonus 110%, per mancato rispetto dei termini di completamento dell’opera o esecuzione di opere e/o impiego di materiali difformi rispetto alla progettazione asseverata. Tale polizza dovrà avere un massimale non inferiore a 5 milioni di euro e dovrà essere valida per un periodo di 8 anni dall’utilizzo irregolare del beneficio fiscale.

Considerata detta garanzia analoga a quella prevista dall’art. 103 del dlgs n. 50/2016, l’istante chiede di fruire delle previsioni di cui al comma 11 che consentono alla stazione appaltante di rinunciare alla garanzia a fronte di un miglioramento dell’offerta economica, motivando il provvedimento.

Considerazioni

Secondo il parere dell’Anac, la garanzia “atipica” proposta dalla stazione appaltante non è legittimamente inserita nella lettera di invito (esula dal sistema di garanzie delineato nel dlgs n. 50/2016) e costituisce, quindi, un onere aggiuntivo per l’aggiudicatario, già tenuto alla presentazione delle diverse garanzie contemplate nel Codice che coprono anche l’eventuale inadempimento dell’appaltatore e gli eventuali ulteriori e distinti danni che la stazione appaltante può subire, direttamente o indirettamente, a causa dell’esecuzione del contratto.

In pratica, la garanzia contro l’inadempimento dell’appaltatore (tale da pregiudicare la fruizione del Superbonus) viene già fornita mediante la garanzia definitiva prevista dall’articolo 103 del dlgs n. 50/2016 “Garanzie definitive“.

Conclusioni

La stazione appaltante non può inserire nella lettera di invito alla procedura negoziata una clausola che prevede la presentazione, al momento della stipula dell’accordo-quadro, di una polizza che garantisca dai rischi di una mancata fruizione di bonus fiscali causata dall’operatore economico aggiudicatario.

Tuttavia, continua l’Anac, la stazione appaltante non può disapplicare la clausola che prevede tale polizza: le regole contenute nella documentazione di gara vincolano, infatti, lo stesso Ente che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, neppure nel caso in cui alcune di tali regole siano inopportune o incongrue.

Nel caso in esame, tenuto conto dei vizi riscontrati, la stazione appaltante può solo esercitare i poteri di autotutela rivalutando il provvedimento, annullando la procedura di gara o revocandola.

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Source: biblus.acca.it

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