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Ponteggio e lavori condominio: occupazione suolo pubblico è legittima? – Lavori Pubblici

Occupazione suolo pubblico da parte di un
condominio per lavori di manutenzione: un fatto
che in tempi di Bonus Facciate e
Superbonus 110% è ancora più frequente, con buona
pace dei commercianti.

Lo spiega bene la sentenza n.
2244/2021
del Tar Lombardia, inerente
proprio il ricorso di un’attività commerciale per l’annullamento
della concessione data da un’Amministrazione
Comunale a un condominio per l’occupazione
temporanea
del suolo pubblico e l’installazione di un
cantiere edilizio.

Ponteggio e lavori condominiali: la sentenza del TAR

Nel caso in esame, il Comune aveva concesso l’occupazione del
suolo pubblico a un condominio per la collocazione di un
ponteggio, finalizzato all’esecuzione di lavori di
manutenzione ordinaria delle
facciate e di rifacimento del
manto di copertura di un immobile adiacente
all’esercizio che ha presentato ricorso.

Secondo la parte ricorrente, il Comune avrebbe omesso di
comunicare l’avvio del procedimento amministrativo, peraltro non
adeguatamente motivato, in violazione quindi degli artt. 3 e 7
della legge n. 241/1990. Secondo la difesa invece il
Regolamento Edilizio avrebbe imposto uno specifico
obbligo di manutenzione a carico dei proprietari
degli immobili, stabilendo che essi “hanno l’obbligo di
mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, di decoro, di
idoneità igienica e di sicurezza socio-ambientale, assicurando
tutti i necessari interventi
”.

Sempre in base a quanto disposto nello stesso Regolamento, il
recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale
delle aree e/o degli edifici, sono valori di interesse pubblico da
tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del
decoro e dell’incolumità pubblica
”, dovendo a tal fine
provvedere alla custodia, alla manutenzione e al decoro degli
stessi, anche al fine di evitare fenomeni di degrado urbano,
occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l’ordine
pubblico, l’integrità fisica della popolazione e la sicurezza
urbana
”.

Lo stato di forte degrado in cui si trovava il
Condominio controinteressato, ha quindi reso necessario l’avvio dei
lavori di manutenzione, fatto che costituiva un dovere dei
proprietari. Secondo il TAR, con il provvedimento l’Amministrazione
ha quindi tutelato degli interessi pubblicistici, per cui esso
aveva contenuto vincolato e sufficientemente motivato.

Inoltre la parte ricorrente ha precisato che il
provvedimento impugnato avrebbe dovuto salvaguardare il suo
“diritto di affaccio”, evitando l’oscuramento del locale. Sul
punto, il TAR ha ricordato che gli interessi
commercial
i della ricorrente sono
recessivi a fronte di quello collettivo
all’esecuzione dei lavori necessari alla manutenzione e
messa in sicurezza di un immobile, considerata
peraltro la temporaneità della loro compressione.

Il giudice ha quindi respinto il ricorso in ogni sua parte,
precisando che la concessione di occupazione di suolo pubblico,
quando dettata da interessi pubblicistici come la tutela
della sicurezza e dell’incolumità pubblica
, oltre che del
decoro urbano, è sufficientemente legittimata e
motivata a comprimere temporaneamente eventuali interessi
commerciali e privati.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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