Con il Sismabonus 110% non solo risulta agevolabile il rifacimento di pavimenti, ma anche quello di pareti, soffitti e impianti.
Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate che spiega che in caso di lavori antisismici, che rientrano nel Superbonus 110%, sono agevolabili anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ciò si legge nella risposta n. 175/2021.
Nella risposta AE si parla di un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico da effettuare su un edificio residenziale. Un intervento che rientra nella categoria della ristrutturazione edilizia che ha assoggettato l’immobile ad interventi di messa in sicurezza antisismica ed efficientamento energetico.
L’agenzia ha elencato gli interventi che possono usufruire della super detrazione fiscale, osservando che quando si esegue un intervento antisismico ammesso al Superbonus sono agevolabili anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria, ad esempio, per il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare l’intervento nel suo complesso.
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Spese per i pavimenti. Anche queste concorrono al limite massimo di spesa?
La risposta alla domanda è affermativa. Difatti si legge che tali spese concorrono al limite massimo di spesa ammesso al Superbonus per interventi antisismici pari a 96.000 euro per immobile, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.
Nel chiarimento AE si legge che anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati.
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Ciò vuol dire che in caso di intervento antisismico, rientrante del Supebonus 110%, sono soggetti ad agevolazione anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria, come quelle per il rifacimento dei pavimenti ma anche delle pareti esterne e interne, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico, connesse all’intervento nel suo complesso.
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Manutenzione ordinaria e straordinaria
Ricordiamo che a rientrare nella manutenzione ordinaria sono quelle opere edilizie incidenti solo sulle finiture degli edifici e sugli impianti tecnologici esistenti. L’obiettivo è quello di rinnovare o sostituire i manufatti senza realizzarne di nuovi.
La manutenzione ordinaria è libera e gratuita, ha scarso impatto urbanistico e non richiede il previo rilascio di titolo abilitativo e il pagamento di contributi o oneri.
Il Testo Unico dell’edilizia spiega che la manutenzione straordinaria comprende quelle opere e le modifiche finalizzate al rinnovamento e alla sostituzione delle parti strutturali degli edifici.
Rientrano in questa categoria anche le opere per integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre nel rispetto della volumetria complessiva degli edifici e che non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico.
Ricordiamo anche che a rientrare negli interventi di manutenzione straordinaria, ci sono quelli che riguardano il frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Le modifiche ai prospetti degli edifici sono anche incluse se legittimamente realizzate e necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, senza pregiudicare il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela dei beni culturali.
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