Tra la normativa edilizia e quella fiscale, spesso è difficile
riuscire ad inquadrare bene un intervento su un edificio come
quelli che accedono alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus)
di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio).
Definizione intervento e regime amministrativo
In linea generale, l’art. 3 del Decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (TUE) ci
consente di definire la tipologia di intervento e in base anche a
quanto prevedono:
- il Decreto Legislativo 30
giugno 2016, n. 126 recante “Attuazione della delega in materia
di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma
dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; - il Decreto Legislativo
25 novembre 2016, n. 222 recante “Individuazione di
procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di
inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di
definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate
attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124”; - il
Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo
2018 recante “Approvazione del glossario contenente l’elenco
non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in
regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”;
è possibile dedurre il relativo regime amministrativo previsto
al testo unico edilizia:
- all’art. 6 – edilizia libera;
- all’art. 6-bis – comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA); - art. 10 – permesso di costruire;
- art. 22 e 23 – Segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) cosiddetta leggera e pesante.
Gli interventi di superbonus
Per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del
110%, senza in realtà deroghe espresse al testo unico edilizia,
l’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio prevede alcune
particolarità.
Se l’intervento non prevede la demolizione e ricostruzione
dell’edificio, è previsto che lo stesso possa considerarsi
manutenzione straordinaria per la quale serve una particolare
comunicazione di inizio lavori asseverata, la CILA-Superbonus.
Il modello di CILA-Superbonus è stato pubblicato sul sito del
Dipartimento della Funzione Pubblica il 4 agosto 2021 (utilizzabile
dal giorno successivo) e come allegato all’Accordo
Conferenza unificata 4 agosto 2021, n. 88/CU.
Diversamente dagli altri modelli “ordinari”, recepiti
differentemente nelle varie Regioni italiane, all’interno della
CILA-Superbonus (conosciuta come CILAS) sono attestati gli estremi
del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile
oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero l’attestazione che la costruzione è stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
Abusi edilizi
La presentazione della CILAS non sana alcun abuso pregresso.
L’art. 119, comma 13-quater del Decreto Rilancio conferma, infatti,
che fermo restando la presentazione della CILAS e la conseguente
deroga all’art. 49 del testo unico edilizia, resta impregiudicata
ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di
intervento.
Source: lavoripubblici.it
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