Il RUP, nella qualità di “soggetto deputato
all’espletamento della gara”, può aprire preliminarmente i plichi
contenenti le offerte tecniche, non per valutarle
sul piano della loro rispettiva meritevolezza, ma allo scopo di
accertarne la rispondenza ai requisiti del disciplinare e del
codice dei contratti, ai fini della loro possibile
esclusione.
Apertura offerta tecnica: il RUP può farlo?
Sulla base di questi presupposti, il Consiglio di
Stato, con la sentenza
del 10 gennaio 2024, n. 353, ha respinto il ricorso
contro il provvedimento di esclusione a carico di un operatore che
non aveva presentato alcuni documenti e aveva formulato
un’offerta tecnica del tutto sovrapponibile rispetto ad altre due,
da cui l’ipotesi di sostanziale unicità del centro
decisionale che per l’appunto, ai sensi dell’art. 80 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 (c.d. vecchio codice dei
contratti pubblici), comporta l’esclusione dalla gara.
Le tre offerte tecniche presentate in gara dai tre rispettivi
concorrenti si caratterizzavano per identiche modalità
redazionali, identità negli
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