Con il decreto Energia pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore dal 22 marzo è stata liberalizzata l’installazione dei pannelli solari, proprio perché il fotovoltaico è visto come una soluzione immediata per limitare la dipendenza dal gas e per ridurre le emissioni di gas serra. Non sono perciò più necessarie autorizzazioni, tranne che sugli immobili tutelati e dichiarati d’interesse artistico. Si possono installare i pannelli con la detrazione ordinaria del 50 per cento o del 110 per cento in caso d’intervento trainato dal Superbonus. Vediamo qual è la spesa consentita per questi interventi e se cambierà qualcosa con il prezziario MiTE.
Prezziario MiTE e i pannelli fotovoltaici
Il decreto MiTE che sta
per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale definisce i costi massimi specifici
agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per tutti
gli interventi che danno diritto al Superbonus di tipo energetico, all’Ecobonus
e a tutti gli altri interventi di tipo edilizio, compreso il Sismabonus,
dettagliando in ogni singola voce i valori massimi di opere e beni.
Quando ci sono lavori
che non rientrano tra quelli elencati nel MiTE, l’asseverazione della congruità
si rileva facendo ricorso ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle
Province autonome o ali listini delle camere di commercio o ai prezzari
DEI.
Pannelli solari: limiti di spesa nel tetto previsto dall’articolo 119
In riferimento ai costi massimi agevolabili dei pannelli fotovoltaici il decreto del MiTE stabilisce che non sono applicabili i prezzari e che non è necessario il computo metrico perché “gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall’articolo 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020”.
In base all’articolo 119 resta confermato che:
- la detrazione per
installare i pannelli solari è ammessa fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48 mila euro e
comunque nel limite di spesa di euro
2.400 per ogni kW di potenza nominale. - Per l’installazione
contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti
agevolati la detrazione è fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e comunque
nel limite di spesa di euro 1.000 per
ogni kWh di capacità di accumulo.
Il limite per gli impianti fa riferimento a un impianto di taglia massima di 20 kW di potenza nominale, e la cifra indicata copre ampiamente tutte le spese.
di Ida del Coro
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