È legittima l’iscrizione al casellario ANAC
dell’impresa inadempiente e con la quale la SA abbia deciso di
risolvere il contratto e revocare l’aggiudicazione
dell’affidamento, tanto più se l’operatore non abbia
contestato tempestivamente le condizioni per le quali ha lamentato
l’impossibilità di adempiere a quanto previsto dall’accordo.
Costituisce, infatti, principio immanente alla
disciplina dei rapporti tra appaltatore e committente
pubblico quello che pone a carico del primo sia un
particolare “dovere cognitivo” delle condizioni richieste ai fini
della corretta esecuzione dell’appalto sia l’onere di contestare
tempestivamente gli atti di esercizio del potere direttivo
intestato al secondo, quali aspetti del più generale obbligo
rafforzato di cooperazione che grava sul contraente privato,
funzionale al contenimento dei tempi per la realizzazione
dell’opera, oggi positivizzato nel principio del
risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023.
Risoluzione contratto e iscrizione al casellario ANAC: la
sentenza del TAR
A ribadire l’importanza del principio del risultato sancito dal
primo articolo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici è stato
il TAR Lazio con la …continua a leggere
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