Il principio della fiducia di cui all’art. 2
del d.Lgs. n 36/2023 (Codice dei Contratti
Pubblici) rappresenta uno dei principi intrinseci nel
sistema degli appalti e deve costituire una guida
nell’operato non soltanto delle stazioni appaltanti e delle
amministrazioni, ma anche degli operatori economici.
Principio della fiducia: una guida anche per gli Operatori
Economici
Lo spiega bene il TAR Campania con la sentenza
del 15 gennaio 2025, n. 427 respingendo il ricorso di
un operatore nell’ambito di una vicenda, piuttosto complessa,
relativa a una gara annullata dal Consiglio di Stato.
Secondo Palazzo Spada, nell’originaria procedura
di gara mancava l’effettiva declinazione della disciplina dei
criteri ambientali minimi, non essendo sufficiente, come stabilito
in primo grado, l’eterointegrazione del bando a
mezzo del rinvio alla relativa disciplina, né applicabile il
principio del risultato di cui all’art. 1 del nuovo codice dei
contratti pubblici.
La ricorrente, già aggiudicataria di uno dei lotti della gara di
cui è stato disposto l’annullamento, ha quindi impugnato
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