La presentazione di due distinte offerte in relazione ai lavori
soggetti a ribasso, viola il principio di immodificabilità
dell’offerta sancito dall’art. 17, comma 4 del d.Lgs. n.
36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e
un’eventuale aggiudicazione in favore dell’OE che le abbia
presentate è assolutamente illegittima.
Appalti pubblici: il TAR sull’immodificabilità
dell’offerta
È un vero e proprio pasticcio, quello che hanno fatto una
stazione appaltante e un operatore economico nell’ambito di una
procedura finalizzata all’affidamento di lavori, a cui ha cercato
di porre rimedio il TAR Friuli Venezia Giulia con
la
sentenza del 27 settembre 2024, n. 295, annullando
l’aggiudicazione in favore dell’impresa che aveva prodotto due
distinte offerte, in violazione dell’art. 17, comma 4, del d.lgs.
n. 36/2023:
- una, tramite modello informatico, nella quale aveva indicato un
ribasso del 17,20 % sull’importo complessivo stimato a base di
gara; - l’altra in cui ha indicato il ribasso del 17,20 %
sull’importo dei soli lavori, per un totale, al netto degli
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