Il principio di equivalenza negli
appalti pubblici non può essere invocato
quando una Stazione appaltante ha individuato, fin dalla fase di
programmazione del suo fabbisogno e di indizione della procedura,
una particolare tipologia di servizio di suo
interesse, connotata da specifiche caratteristiche e modalità
operative, e ritenuta l’unica idonea a soddisfare l’interesse
pubblico sotteso alla selezione del contraente.
Principio di equivalenza: si può disapplicare se c’è
un’adeguata motivazione
È questa la massima contenuta nella Delibera del 3 luglio
2024, n. 320, con cui ANAC, in
risposta a un parere di precontenzioso, ha
confermato la legittimità dell’operato di una Pubblica
Amministrazione nell’ambito di una procedura rivolta agli
operatori abilitati sullo SDAPA, e relativa
all’affidamento di un servizio di manutenzione delle
apparecchiature e delle infrastrutture digitali utilizzate per
l’erogazione dei servizi della PA in tutta la Regione.
Il parere di precontenzioso
Secondo l’istante, la lex specialis avrebbe contenuto
clausole limitative della concorrenza e della
partecipazione alla gara, richiedendo che:
- il servizio fosse svolto solo da soggetti accreditati
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