Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, con
ordinanza n. 3280/2024, ha dichiarato rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 108, comma 12, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36,
limitatamente all’inciso “successivamente al provvedimento di
aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione
procedimentale”, in relazione agli artt. 97, 3 e 41 della
Costituzione.
La determinazione della soglia di anomalia
La questione è stata rimessa alla Corte Costituzionale a seguito
del ricorso presentato per l’annullamento di un bando da
aggiudicare con il criterio del minor prezzo, avvalendosi della
c.d. inversione procedimentale, e della successiva
aggiudicazione.
Nel caso di specie i fatti possono essere così riassunti:
- dopo l’apertura di 144 offerte economiche (ritenute tutte
valide), il seggio di gara determinava la soglia di anomalia
individuando le offerte automaticamente escluse (per ribassi pari o
superiori alla soglia di anomalia) e di quelle non anomale; - da questa operazione l’attuale ricorrente risulta primo in
graduatoria; - successivamente la commissione di gara dispone di sottoporre
alla verifica della documentazione amministrativa i primi
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