Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici,
all’art. 49, disciplina il principio di rotazione degli
affidamenti per le procedure sottosoglia
e al comma 2 stabilisce che “In applicazione del principio di
rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto
al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti
abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore
merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello
stesso settore di servizi”.
Rotazione appalti e affidamenti consecutivi: il parere del
MIT
Sull’espressione “i due consecutivi
affidamenti” una Stazione Appaltante ha richiesto chiarimenti
interpretativi, evidenziando due alternative:
- dopo il primo affidamento in una categoria di opere, non è
possibile fare un affidamento o aggiudicare un appalto al
contraente uscente nella stessa categoria di opere; - il divieto opera dopo i primi due affidamenti.
Spiega il Supporto Giuridico del MIT, con il
parere del 25 luglio 2023, n. 2177, che le
disposizioni dell’art. 49 vietano l’affidamento di un appalto al
contraente
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