La deroga al principio di
rotazione di cui al comma 4 dell’art. 49 del
Codice dei Contratti Pubblici può operare soltanto per come
previsto dalla norma, quindi qualora vi sia
una concreta insussistenza di alternative sul
mercato e se vi sia stata una corretta esecuzione
del contratto precedente.
In assenza di questi presupposti, il riaffidamento dello stesso
servizio all’operatore uscente è illegittima, anche quando
l’appalto riguardi il settore dei servizi di assistenza alle
persone, ai sensi dell’art. 128 del d.Lgs. n. 36/2023.
Principio di rotazione: no al riaffidamento immotivato
Sulla base di questi presupposti, con la sentenza
dell’11 aprile 2024, n. 1370, il TAR
Sicilia ha annullato la determina di riaffidamento di un
servizio di assistenza, disposta da una SA in favore dell’operatore
uscente, motivata sulla regolare esecuzione del precedente
servizio, nonché sulla ritenuta sussistenza dell’ipotesi di deroga
al principio di rotazione contemplata dall’art. 49, comma 4 del
D.lgs. n. 36/2023, secondo cui “In casi
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