Non è possibile ricorrere al sorteggio o ad altro metodo di
estrazione casuale, anche nel caso in cui alla procedura di
affidamento partecipi un numero particolarmente elevato di
operatori, salvo eccezioni adeguatamente motivate.
Procedura con elevato numero di partecipanti: no al
sorteggio
Si conferma così il divieto di sorteggio per le
procedure negoziate di cui all’art. 50, comma 1, lettere c), d) ed
e) del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti
Pubblici), come spiega il supporto giuridico del
Servizio Contratti Pubblici del MIT nel
parere del 26 febbraio 2024, n. 2294, in
risposta a una stazione appaltante che ha chiesto se fosse
possibile prevedere una deroga nel caso di un numero
decisamente elevato degli operatori, anche oltre 300, tale
da determinare una situazione di paralisi amministrativa qualora si
dovesse procedere ad una preliminare valutazione degli invitati
(quasi una prequalifica) con manifestazione di interesse.
La SA ha anche chiesto se, qualora sia possibile prevedere
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