È possibile procedere con l’affidamento diretto nel caso in cui
la procedura negoziata per l’affidamento di un servizio sotto
soglia ma sopra i 140mila euro si concluda senza offerte
ammissibili?
Procedura negoziata non conclusa: l’affidamento diretto è
consentito?
A rispondere all’interessante quesito è stato il
Supporto Giuridico della Provincia
Autonoma di Trento con il
Parere del 9 settembre 2024, n. 441.
Spiega il supporto che, in linea generale, una simile situazione
non legittima il ricorso all’affidamento diretto che, a norma
dell’art. 50, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 36/2023
(Codice dei contratti pubblici) è riservato a
servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e
architettura ed attività di progettazione, di importo
inferiore a 140mila euro.
Sebbene rispetto a una procedura aperta o ristretta andata
deserta, a condizioni iniziali dell’appalto sostanzialmente
confermate, l’art. 76 del Codice prevede la possibilità di
ricorrere alla procedura negoziata senza la previa pubblicazione di
un bando, da ciò non può tuttavia dedursi
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