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Procedura negoziata senza bando: possibile solo in casi eccezionali

Procedura negoziata senza bando: possibile solo in casi eccezionali

È possibile procedere con il riaffidamento di un appalto tramite
procedura negoziata senza bando e applicando i
presupposti dell’estrema urgenza ai sensi
dell’art. 76 comma 2 lett. c) del d.Lgs. n. 36/2023 al ricorrere di
alcune condizioni e soprattutto dandone adeguata motivazione.

Procedura negoziata senza bando: ANAC sui casi di estrema
urgenza

A specificarlo è ANAC, con il parere di funzione
consultiva del 23 ottobre 2024, n. 56
, con cui ha
ribadito i margini entro i quali una SA può procedere con
l’affidamento di un appalto, a seguito di risoluzione
contrattuale per grave inadempimento
dell’appaltatore, applicando l’art. 76, comma 2, lett. c) del
d.lgs. 36/2023, che ammette la procedura negoziata senza bando
“nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di
estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione
appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare
l’estrema urgenza non devono
…continua a leggere

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