Dopo aver riscontrato diverse anomalie e criticità applicative,
con il Comunicato del
Presidente del 5 giugno 2024, ANAC ha fornito alle
stazioni appaltanti alcune importanti indicazioni sui criteri di
selezione degli operatori economici da invitare alle procedure
negoziate.
Procedure negoziate: ANAC interviene sui criteri di selezione
degli operatori
Per prima cosa, ricorda l’Autorità che l’art. 50, comma 2 del
d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici)
stabilisce espressamente il divieto di utilizzo del
sorteggio o di altri metodi di estrazione
casuale per l’individuazione degli operatori economici da
invitare alle procedure negoziate. Questo metodo può essere
derogato solo in presenza di situazioni particolari e
specificamente motivate.
Analogamente, l’art. 2 comma 3 e l’art. 3 comma 4 dell’Allegato
II.1 del codice dispongono che il sorteggio è consentito
solo in casi eccezionali e con oneri assolutamente
incompatibili con il celere svolgimento della procedura.
Le stazioni appaltanti devono motivare adeguatamente nella
determina a contrarre l’eventuale ricorso al sorteggio,
giustificando tale scelta con dati oggettivi che denotano
l’impossibilità di
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