Nelle procedure negoziate non è possibile, se
non in via eccezionale e residuale, ricorrere alla selezione degli
operatori tramite criterio cronologico di arrivo
delle manifestazioni di interesse, in quanto si tratta di un metodo
di selezione “casuale” che, al pari del sorteggio, non appare
idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività,
coerenza con l’oggetto e con la finalità
dell’affidamento, nonché con i principi
di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza,
richiamati dal Codice dei Contratti.
Il ricorso a tale criterio selettivo, potrebbe ammettersi
in via del tutto eccezionale e residuale, entro i limiti e alle
condizioni stabilite dalle norme previste per il sorteggio e
previa adeguata motivazione da parte della
stazione appaltante.
Procedure negoziate: il no di ANAC alla selezione operatori
senza criterio oggettivo
Sulle procedure negoziate e sui criteri di selezione degli
operatori è intervenuta l’ANAC, con il
Parere della funzione
consultiva del 28 febbraio 2024, n. 11 in risposta
alla richiesta di parere di una Stazione Appaltante intenzionata ad
adottare, quale
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