Se la stipula del contratto è obbligatoria
nelle forme previste dall’art. 18 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei
Contratti Pubblici), residua in capo alla stazione appaltante e al
RUP la scelta di quale utilizzare, secondo anche la tipologia di
affidamento.
Stipula del contratto: il MIT sulle procedure negoziate
A confermarlo è il MIT con il
parere del 18 luglio 2024, n. 2632, che ha
fornito chiarimenti importanti riguardo l’interpretazione e
l’applicazione dell’art. 18 del nuovo Codice dei Contratti
Pubblici, (d.Lgs. n. 36/2023), in particolare sul contratto e sulla
sua stipula nel caso di procedura negoziata.
Come ha sottolineato la stazione appaltante, la disposizione
obbliga alla stipula del contratto, a pena di nullità:
- in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma
1, lettera b), - in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti
disposizioni del d.Lgs. n. 82/2005 (CAD); - in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante
della stazione appaltante, - con atto pubblico notarile informatico;
- oppure
…continua a leggereTutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.