La garanzia definitiva nelle procedure
sottosoglia negoziate di cui all’art. 50, comma 1, lett.
c), d) ed e) del nuovo Codice dei Contratti
Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) deve essere sempre pari al 5%
del valore contrattuale, come disposto al comma 4 dell’art. 53
dello stesso Codice.
Garanzie definitive e procedure sottosoglia: il parere del
MIT
A spiegarlo è il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con il
parere del 26 febbraio 2024, n. 2174,
evidenziando come nel caso in cui la SA richieda la garanzia
definitiva nelle procedure sottosoglia, il suo valore è pari al
5% dell’importo contrattuale, senza che trovino
applicazione le previsioni dell’art. 117, comma 2 e dell’art. 106,
comma 8, norme richiamate da una Stazione Appaltante nella
richiesta di chiarimenti.
Sul punto il MIT ha richiamato la Relazione Illustrativa
al Codice, che a pagina 80 specifica che la disciplina di
cui all’art. 53 del d.Lgs. 36/2023 (rubricato “Garanzie a
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