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Profili di rischio Antifrode. Come e quando avviene sospensione cessione e sconto – Ediltecnico.it – il quotidiano online per professionisti tecnici

iStock.com/seb_ra

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento Prot. n. 340450/2021, attraverso il quale vengono identificati i profili di rischio, da tenere in conto per il controllo preventivo delle comunicazioni di cessione e sconto, e fornite indicazioni sulle modalità di sospensione e di annullamento delle comunicazioni stesse.

Ricordiamo che con l’entrata in vigore del Decreto Antifrode (DL 11 novembre 2021, n. 157), emanato con lo scopo di contrastare il fenomeno delle frodi in materia di cessioni dei crediti, è stato introdotto l’articolo 122-bis del DL n. 34 del 2020 che prevede da parte dell’Agenzia delle Entrate l’effettuazione di controlli, quindi la possibilità di sospendere fino a trenta giorni, le comunicazioni delle cessioni dei crediti, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate che presentano profili di rischio.

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L’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni dell’avvenuta cessione del credito, rende noto al soggetto comunicatore se la medesima è stata sospesa. La durata della sospensione non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia delle entrate rende nota la sospensione stessa.

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Ma cosa si intende per profili di rischio? Chi rientra in questa categoria? Vediamo nel dettaglio.

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I profili di rischio

I criteri attraverso i quali vengono identificati i profili di rischio sono elencati all’interno dell’articolo 122-bis del Decreto Rilancio, ovvero in base:

  1. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  2. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

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Il comma 2 dell’articolo 122-bis del Decreto Rilancio prevede che, se all’esito del controllo, tali rischi:

  • risultano confermati, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione;
  • non risultano confermati, ovvero se risulta decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione senza che i rischi risultino confermati, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Questi punti vengono anche ripresi all’interno della Circolare delle Entrate n.16/E 2021 che fornisce nuove indicazioni sulle agevolazioni edilizie post Decreto Antifrode. O meglio, che dà indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità e all’asseverazione sia per il Superbonus, sia per gli altri Bonus edilizi > ne abbiamo parlato meglio in questo articolo <

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Come avviene la sospensione e l’annullamento delle comunicazioni

All’interno del provvedimento Entrate viene spiegato come viene comunicata la sospensione delle comunicazioni:

a) la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio (Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile) viene comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

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b) la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 122 del Decreto Rilancio (Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19) è comunicata con avviso pubblicato nella stessa sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate tramite la quale è stata inviata la comunicazione.

Entrate precisa che la sospensione riguarda l’intero contenuto della comunicazione.

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Qualora a seguito delle verifiche risultassero confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, Entrate rende noto l’annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa motivazione; in tal caso, la comunicazione si considera non effettuata.

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Tuttavia, nel caso in cui non risultino confermati gli elementi di rischio che hanno determinato la sospensione, ovvero decorso il periodo massimo di sospensione le comunicazioni si considerano effettuate. Quindi in tale situazione il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione stessa.

> Scarica il provvedimento Entrate sui profili di rischio <

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