Aggiramento del divieto di artificioso frazionamento
degli appalti, interpretazione non conforme del Codice dei
Contratti Pubblici, mancanza di garanzia di omogeneità e coerenza
delle attività progettuali per l’evidente frammentazione dei
singoli livelli di progettazione, con possibile sovrapponibilità
delle attività.
Sono numerose e gravi le criticità rilevate da
ANAC, con l’Atto
del Presidente dell’11 settembre 2024, fasc. n.
1625/2022, nella gestione, da parte di una SA, di
una procedura di affidamento di lavori di restauro.
Servizi di ingegneria e architettura: no al frazionamento
artificioso degli incarichi
In particolare, l’Autorità ha contestato l’uso dell’affidamento
diretto, con frazionamento dei singoli incarichi per evitare di
superare la soglia di rilevanza europea, affidando a due diversi
soggetti quello che si configurava come lo stesso servizio tecnico
consistente nell’esecuzione di studi e analisi preliminari
finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica degli
immobili, e nella redazione della progettazione preliminare,
definitiva e esecutiva degli interventi di riduzione della
vulnerabilità sismica e restauro.
I due affidamenti erano stati fatti
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