

Da un colloquio con l’amico avv. Marco
Martinelli che ringrazio per l’amicizia ed il sempre
fattivo confronto scaturiscono queste brevi
riflessioni. Come è noto, l’attuale Codice dei
contratti pubblici (il D.Lgs. n.
36/2023) ribadisce quanto affermato dal previgente
D.Lgs. n. 50/2016 in tema di esecutività
del progetto.
Il progetto esecutivo nel nuovo Codice dei contratti
Il progetto esecutivo costituisce, infatti,
uno dei due livelli della progettazione in materia
di lavori pubblici, la cui disciplina è descritta
dall’art.
41 del D.Lgs. n. 36/2023 e, più nello specifico,
dall’Allegato
I.7 che ne definisce e sviluppa il contenuto.
“Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente
livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica,
determina in ogni dettaglio i lavori da
realizzare, il relativo costo previsto con l’indicazione
delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello
del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto
esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale
che ogni elemento
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