La progettazione di costruzioni stradali, opere igienico
sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), impianti
elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione di
materiali e opere industriali è competenza esclusiva degli
ingegneri ed eventuali progetti di questo genere firmati da un
architetto nell’ambito di una procedura di gara determinano
l’esclusione dell’offerta tecnica.
Progettazione opere: le competenze esclusive degli
ingegneri
Un orientamento consolidato in giurisprudenza, confermato con la
sentenza
del TAR Campania del 2 febbraio 2024, n. 349, con la
quale il giudice amministrativo ha confermato l’illegittimità
dell’aggiudicazione nei confronti di un consorzio stabile, che
aveva fatto sottoscrivere l’offerta tecnica per la sostituzione di
un impianto di pubblica amministrazione, compresiva di elementi
progettuali, a un architetto e non a un ingegnere.
Spiega il tribunale campano che la qualifica di architetto non
abilita alla sottoscrizione di questa tipologia di progetti,
richiamando una copiosa giurisprudenza sul tema. Per esempio, il
TAR Umbria, sez. I, 19 febbraio 2016, n. 117, seppur in una
controversia
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