Sebbene il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n.
36/2023) non abbia un’esplicita previsione in materia, per i
progettisti interni alle PA non sussiste l’obbligo
di iscrizione all’Albo, ma solo di abilitazione alla
professione.
Lo conferma ANAC nel Parere
della funzione consultiva del 10 gennaio 2024, n. 64,
in risposta a due quesiti inerenti la necessità di iscrizione
all’Albo professionale da parte dei progettisti interni
all’Amministrazione e l’altro sull’obbligo di copertura
assicurativa per le stesse figure, non previsto in maniera espressa
nel d.lgs. 36/2023, così come invece contemplato nell’art. 24,
comma 4 del d.lgs. 50/2016.
Progettisti interni all’Amministrazione: niente obbligo di
iscrizione all’Albo
Spiega ANAC che nel d.lgs. 36/2023 non è stata
riproposta una disciplina analoga a quella contenuta nell’art.
24, commi 3 e 5 del d.lgs. 50/2016. Tale disposizione, infatti,
stabiliva l’obbligo per i progettisti interni di essere in possesso
di abilitazione professionale, mentre per quelli
esterni prevedeva, oltre a tale abilitazione, anche l’iscrizione
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali.
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