L’obbligazione di redazione di un progetto è
un’obbligazione di risultato, essendo il
professionista tenuto a rendere un progetto concretamente
utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico. Ne
deriva che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o
inadeguatezza del progetto, dà luogo a inadempimento dell’incarico
e abilita il committente a rifiutare il compenso tramite eccezione
d’inadempimento.
Diversamente, anche se il progetto non viene realizzato, il
committente è tenuto a pagare i compensi al
progettista.
Compensi professionali: dovuti anche se il progetto non è
realizzato
A spiegarlo è la Corte d’Appello di Milano con
la sentenza del 23 ottobre 2024, n. 2793, con cui
ha rigettato l’appello proposto da un’azienda, committente di un
progetto per la realizzazione di un impianto a fonti
rinnovabili e per il quale aveva ottenuto un
finanziamento.
Nonostante il professionista avesse svolto l’incarico per
la progettazione preliminare e definitiva, l’azienda ha
rinunciato al finanziamento e alla realizzazione dell’opera,
rifiutando il compenso al progettista sull’assunto che la mancanza
della progettazione esecutiva avrebbe reso di
fatto, e a prescindere, il progetto irrealizzabile.
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