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Project financing: l’Amministrazione può ripensarci finché la gara non è indetta

Project financing: l'Amministrazione può ripensarci finché la gara non è indetta

La scelta di dar corso ad una procedura di project
financing
e di affidarne la realizzazione ad un
determinato promotore costituisce espressione di
discrezionalità amministrativa
, poiché implica
approfondite valutazioni in merito all’ interesse pubblico alla
realizzazione dell’opera, che rientrano nella competenza esclusiva
dell’Amministrazione e non possono essere sindacate in sede
giurisdizionale.

A ciò consegue che l’amministrazione, anche dopo
l’individuazione del promotore e la dichiarazione di interesse
pubblico del progetto dallo stesso presentato, non è comunque
tenuta a dar corso alla procedura di gara, e può scegliere
discrezionalmente se risponde meglio all’interesse pubblico la
decisione di affidare il progetto per la sua esecuzione ovvero
rinviare la sua realizzazione ovvero non procedere affatto.

Tuttavia, siffatta discrezionalità sussiste e si afferma solo
fino a quando l’Amministrazione non si risolva, sulla base del
progetto assentito, ad attivare la procedura di
gara
e a concluderla con l’aggiudicazione. Indizione della
gara ed eventuale aggiudicazione costituiscono i punti di non
ritorno dell’agire decisionale dell’Amministrazione, superati i
quali la discrezionalità viene meno e le parti agiscono in
…continua a leggere

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