

È legittima la scelta di un’Amministrazione di revocare
in autotutela una procedura promossa tramite
proposta di project financing a
iniziativa privata, quando esiste anche solo un valido motivo che
faccia venire meno la fattibilità e il pubblico interesse alla
realizzazione del progetto.
In particolare, la nozione di revoca regolamentata dall’art.
21-quinquies della legge n. 241/1990 è ampia, essendo
contemplati tre presupposti alternativi per la
legittima adozione del provvedimento:
- i sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- il mutamento della situazione di fatto;
- la nuova valutazione dell’interesse pubblico originario
(c.d. ius poenitendi).
Pertanto, può essere ritenuto adeguatamente motivato un
provvedimento di revoca consistente in una nuova
valutazione dell’interesse pubblico in virtù della
discrezionalità di cui gode l’amministrazione nell’esercizio del
cosiddetto ius poenitendi, nè la revoca può dare
diritto a un risarcimento nei confronti degli OE che abbiano
partecipato alla procedura.
Project financing: quando è legittima la revoca della
procedura?
A specificarlo è il TAR Toscana con la sentenza del 4
marzo 2025, n. 345, respingendo il ricorso di un
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