Il furto della merce durante il trasporto verso l’estero non esclude l’Iva. Se si verifica un furto della merce durante il trasporto all’estero effettuato con mezzi propri dall’acquirente (o tramite vettore), all’interno del territorio italiano, l’operazione va qualificata come «operazione interna» e quindi deve essere assoggettata a Iva.
È una delle massime estratte dalle sentenza tributarie più significative, presenti all’interno della seconda edizione del Massimario nazionale della giurisprudenza tributaria di merito, pubblicato il 15 marzo 2021. Vi hanno contribuito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il Mef, le Entrate, il Cndcec e il Cnf.
Ecobonus. Tra i vari argomenti presenti all’interno della raccolta di sentenze, vi sono alcune massime riguardanti l’ecobonus. In particolare, ai fini dell’acquisizione del diritto alla detrazione d’imposta in misura pari al 55% sugli interventi per la riqualificazione energetica, l’obbligo della comunicazione all’Enea, entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori ha natura perentoria. La comunicazione, infatti, è presupposto necessario per consentire all’Enea di verificare, non solo gli interventi effettivamente realizzati e la natura degli stessi, ma anche i dati contenuti nell’attestazione di certificazione energetica, con la possibilità di pieno sindacato sui risultati energetici effettivamente raggiunti. Inoltre, la strumentalità dei beni all’esercizio dell’attività di impresa non influenza l’ecobonus. La detrazione spetta al ricorrere delle condizioni ricavabili dalle norme istitutive dell’agevolazione (art. 1, comma 344, legge n. 296/2006 – art. 2 dm Mise del 19/2/2007), senza che l’agevolazione possa essere condizionata da ulteriori requisiti non previsti dalla norma. Infine sul tema, condizione indispensabile per fruire della detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico è che gli stessi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche se rurali.
Estero. Spostando, invece l’attenzione verso l’estero, per la deduzione di costi per operazioni all’interno di Stati a fiscalità privilegiata (c.d. black list), l’onere della prova spetta al contribuente. Infatti, secondo l’art. 110, comma 10, del Tuir i costi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate in Stati aventi regimi fiscali privilegiati non sono ammessi in deduzione salvo che il contribuente fornisca la prova dell’effettività dell’attività commerciale o dell’effettivo interesse economico.
Esportazione. Una volta conclusa la cessione vero l’estero, se si verifica un furto della merce durante il trasporto in Italia, l’operazione va assoggettata ad Iva, con conseguente legittimità del recupero dell’imposta nei confronti del venditore.
Giochi. In tema di giochi e scommesse, anche gli apparecchi irregolari, che erogano direttamente o indirettamente premi in denaro o in natura, sono in astratto soggetti al Prelievo unico erariale (Preu). L’onere della prova dell’erogazione della vincita incombe in capo al Fisco. L’installatore degli apparecchi con vincite di denaro in solido e chi detiene i locali nei quali questi sono collocati, rispondono in solido sulle somme dovute a titolo di Preu.
Voluntary disclosure. Le imposte pagate all’estero sono scomputate dalla volontary disclosure. Nel momento in cui i redditi percepiti all’estero sono stati soggetti a ritenuta alla fonte, lo Stato di residenza deve riconoscere un equivalente credito di imposta, indipendentemente dal rispetto puntuale o tardivo degli obblighi dichiarativi.
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