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Proprietari d’immobili e conviventi: chi può beneficiare dei bonus edilizi? – BibLus-net

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Cassazione: essere familiare convivente costituisce il titolo che legittima a beneficiare delle agevolazioni, fermo restando l’art. 5 del TUIR

In tempi attuali di gran fermento e disposizioni copiosamente emanate sul corretto utilizzo delle agevolazioni fiscali legate all’edilizia la Corte di Cassazione interviene a chiarire le acque della legge con l’ordinanza n. 5584/2022.

Il caso: la proprietaria, il genero convivente, il Fisco e il contratto di comodato non registrato

Un contribuente decideva di effettuare lavori di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico sull’immobile di proprietà della suocera. Nello stesso immobile, infatti, l’uomo conviveva, oltre che con la moglie, con la suocera stessa.

Per tali lavori il contribuente beneficiava delle agevolazioni del caso ma, successivamente, si vedeva recapitare dal Fisco la cartella di pagamento con la maggiore Irpef dovuta, compresi gli interessi e relative sanzioni.

Il motivo? A parere dell’Agenzia delle Entrate le detrazioni godute non erano legittime poiché:

  • l’uomo era privo di titolo che lo legittimasse, in quanto l’immobile ristrutturato era di proprietà di sua suocera ed egli non ne risultava possessore né detentore dato che non aveva dedotto un contratto di locazione registrato;
  • comodataria sarebbe stata la figlia della proprietaria, ma non il contribuente, genero di quest’ultima;
  • tutto ciò che risultava dalla documentazione allegata era un comodato verbale da parte della suocera verso la figlia che difettava comunque del necessario requisito della registrazione del relativo titolo.

Il contribuente impugnava la cartella esattoriale presso la Commissione tributaria regionale che decideva di annullarla. La questione infine terminava con un ricorso per Cassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il giudizio della Corte di Cassazione: essere familiare convivente costituisce titolo legittimo per le agevolazioni, non serve un contratto scritto di locazione o di comodato

Gli ermellini convengono con l’Agenzia delle Entrate che:

  • la detrazione spetta anche al familiare convivente del proprietario» (circolare n. 36/E del 31 maggio 2007), che abbia sostenuto le spese ed al quale siano intestate le fatture;
  • tra i “familiari”, applicando l’art. 5 del dpr n. 917/1986, rientrano gli affini entro il secondo grado; dunque anche il genero contribuente, affine di primo grado della suocera proprietaria.

La Cassazione, fatta questa premessa, precisa che la stessa Agenzia afferma che, ove fosse stato sussistente il requisito della convivenza nell’immobile in questione con la suocera proprietaria, il contribuente, in quanto familiare convivente, avrebbe potuto fruire senz’altro della detrazione.

Pertanto, accertata la convivenza:

la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese […]

A tale riguardo è opportuno precisare che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s’intendono, a norma dell’articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Va, inoltre, chiarito che, in questa ipotesi, il titolo che legittima è costituito dall’essere “un familiare”, nel senso sopra chiarito, convivente con il possessore intestatario dell’immobile.

Non è richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato e, pertanto, nessun estremo di registrazione va indicato nell’apposito spazio del modulo di comunicazione dell’inizio dei lavori che il soggetto che intende fruire della detrazione deve presentare […].

Tali conclusioni sono espressamente richiamate anche dalla citata circolare n. 13/E del 2019, che (sia pur in materia di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e bonus verde), conferma altresì che lo status di convivenza deve sussistere:

  • già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori,
  • alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori,
  • non è necessario sussista per l’intero periodo di fruizione della detrazione.

Il ricorso, per tali motivi, è dichiarato inammissibile.

Per maggiore approfondimento leggi anche questo articolo di BibLus-net: “Circolare 24/E delle Entrate, tutte le istruzioni sul Superbonus 110

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