Per essere compatibile con il diritto eurounitario e con le
esigenze ad essa sottesa, la scelta della proroga
di un appalto affidato tramite procedura
negoziata senza bando, deve effettivamente rappresentare
un’eccezione al principio generale della
pubblicità e della massima
concorrenzialità tipica della procedura aperta.
Ne deriva che i presupposti fissati dalla legge per la sua
ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non
sono suscettibili d’interpretazione estensiva,
rispondendo a eccezionali ragioni oggettive estranee
all’Amministrazione aggiudicatrice. Questo anche nel caso in cui la
procedura avvenga d’urgenza, che deve prevedere la selezione di
almeno cinque operatori da invitare a partecipare.
Proroga affidamento: è deroga all’evidenza pubblica
A specificarlo è ANAC con l’Atto
del Presidente del 28 novembre 2024, fasc. prot. n.
2067, riscontrando la completa illegittimità
dell’operato di una Stazione Appaltante, che aveva disposto per ben
due volte la proroga di un anno per l’affidamento di un servizio,
riaffidandolo ancora all’OE dopo avere annullato la gara in
autotutela.
L’impresa ha infatti
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.