Con Provvedimento n 83933 del 30 marzo 2021 si stabilisce una ulteriore proroga dal 31 marzo al 15 aprile 2021 del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni del Superbonus (di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)
In particolare, si stabilisce che il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui al punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020, per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, è ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021.
Si sottolinea che entro lo stesso termine dovranno essere inviate eventuali richieste:
- di annullamento
- o comunicazioni sostitutive di comunicazioni
inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relativamente alle spese sostenute nel 2020.
Ricordiamo che con Provvedimento n 51374 del Direttore delle Entrate del 22 febbraio Ernesto Maria Ruffini veniva prorogato dal 16 marzo al 31 marzo il termine ultimo per l’invio della comunicazione relativa alla opzione di utilizzo del superbonus 110%.
SCARICA QUI IL MODELLO per la comunicazione
Per conoscere tutti i passaggi necessari all’invio leggi lo speciale intitolato Superbonus 110%: il nuovo modello per la scelta fra sconto e cessione della detrazione
Con Provvedimento del 12 ottobre 2020 n. 326047, l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi che godono del superbonus 110%, modello inizialmente approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, insieme alle relative istruzioni. (disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020).
La comunicazione della scelta di utilizzo con apposito modello deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.
Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione poteva essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020.
Ricordiamo che l’art. 121 del Decreto Rilancio riconosce ai soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per:
- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta diimporto pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito adaltri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Il superbonus 110% è stato introdotto dall’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
Infine, ricordiamo che la comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Source: fiscoetasse.com
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