Novità per il superbonus: il decreto Aiuti contiene una proroga per il 110%, ma non si tratta di un allungamento della scadenza per tutti. D’altronde, il posto per una proroga generalizzata sarebbe la legge di Bilancio, ma ci sono da considerare i problemi di finanza. Il superbonus, tra l’altro, è una di quelle misure messe in bilico vista la crisi di governo.
La proroga è parecchio selettiva, visto che riguarda solo gli edifici unifamiliari (ovvero, le villette a schiera). Vediamo cosa cambia e quali sono le novità sulla cessione del credito.
Proroga superbonus 110% ma solo per le villette: cosa cambia
L’iter di conversione in legge del decreto Aiuti è terminato. Dopo il via libero definitivo, una delle novità principali riguarda la proroga del superbonus 110% per le villette a schiera. La scadenza viene spostata dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, ma rimane in essere il vincolo del 30% dei lavori effettuati entro il 30 settembre.
La proroga è valida per le persone fisiche che effettuano interventi su unità immobiliari unifamiliari o sulle villette a schiera. Nel caso delle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari ricordiamo che rimane il requisito dell’indipendenza funzionale e dell’avere uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Il decreto Aiuti consente a questi soggetti di avere il superbonus 110% anche per i pagamenti effettuati da luglio a dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, in base ai lavori effettuati e indipendentemente dai pagamenti, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus del 110%.
Superbonus 110%: le novità sulla cessione del credito
Un’altra novità del decreto Aiuti riguarda la cessione del credito. Grazie alle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto, le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario potranno sempre cedere i crediti derivanti da bonus edilizi a imprese e professionisti. In particolare, la cessione può avvenire nei confronti di soggetti che non agiscono per attività imprenditoriale.
Il requisito essenziale è che tali soggetti abbiano “stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo”. Questi ultimi cessionari non avranno la facoltà di un’ulteriore cessione.
Questa agevolazione per le banche si applicherà:
- anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti (16 luglio 2022);
- alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Come sottolinea il Sole24Ore, c’è stata probabilmente una svista normativa, perché in questo modo la cessione ai correntisti non può essere usata per le prime cessioni o sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate fino al 30 aprile 2022, con la conseguenza di lasciare fuori tutte le comunicazioni per le spese sostenute nel 2021.
Source: money.it
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