Con uno specifico provvedimento l’Agenzia delle Entrate porta al 15.04.2021 il termine ultimo per la trasmissione telematica delle scelte di cedere le detrazioni per gli interventi le cui spese sono state sostenute nel 2020.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 83933/2021, emanato a un solo giorno dal temine già prorogato (31.03.2021), ha modificato il provvedimento precedente (n. 283847/2020) concedendo più tempo agli operatori e, soprattutto, ai fruitori, per effettuare la propria scelta e trasmettere la comunicazione destinata a perfezionare il trasferimento del credito d’imposta.
Di conseguenza, i contribuenti che, nel 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano delle detrazioni per la casa (con esclusione del bonus mobili e del bonus verde) e della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 D.L. 34/2020, hanno ulteriori 15 giorni di tempo per eseguire la propria scelta, alternativa all’utilizzo diretto della detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020, inviando telematicamente il modello di comunicazione entro il prossimo 15.04.2021.
Si è, quindi, ritenuto necessario concedere un maggior tempo per la redazione e l’invio del modello, in modo tale da favorire la predisposizione e la trasmissione delle comunicazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, presumibilmente anche in relazione allo spostamento al 10.05.2021 del termine per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, come disposto dal Decreto Sostegni.
Come disposto dall’art. 121 D.L. 34/2020 sono trasferibili talune (non tutte) detrazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, c. 1, lett. a), b) e h) del Tuir) e quelle di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 D.L. 63/2013 e art. 1, cc. 344-347 L. 296/2006, per gli interventi antisismici, di cui all’art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, di cui all’art. 1, cc. 219 e 220 L. 160/2019, nonché per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter D.L. 63/2013, compresi quelli che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%.
Si ricorda, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate aveva già precisato che l’opzione può essere esercitata anche dagli acquirenti degli immobili facenti parte di interi fabbricati, oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile e che hanno diritto alla detrazione di cui all’art. 16-bis, c. 3 del Tuir, poiché gli interventi citati rientrano tra quelli indicati alle lett. a) e b), dell’art. 16-bis, c. 1 del Tuir (Agenzia delle Entrate, circ. 30/E/2020, par. 5.1.4).
Infine, si ricorda che, al fine di stabilire il momento di effettuazione delle spese si deve diversificare tra persone fisiche e imprese, poiché nel primo caso si tiene conto del principio di cassa (pagamento) mentre nel secondo caso di quello di competenza, ai sensi dell’art. 109 del Tuir (Agenzia delle Entrate, circ. 24/E/2020, par. 4) e che la comunicazione può essere inviata telematicamente dal beneficiario della detrazione, direttamente o tramite intermediari di cui all’art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998, dall’amministratore di condominio (o in assenza da un singolo condomino), direttamente o tramite intermediari o dal professionista abilitato che rilascia il visto di conformità, ai sensi dell’art. 119, c. 11, in presenza di interventi per i quali si può fruire della detrazione maggiorata del 110%.
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