L’utilizzo reiterato della proroga tecnica, che
si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta
la violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di
trattamento, enunciati dall’ art. 30 comma. 1 del d.lgs. n. 50/2016
(Codice dei Contratti Pubblici).
Allo stesso modo il subentro, ai sensi
dell’art. 63 comma 5 del d.lgs. 50/2016 è norma di stretta
interpretazione, la cui applicazione è ammessa nei soli casi
tassativi individuati dal legislatore, trattandosi di procedura dal
carattere eccezionale, in deroga all’ordinario obbligo
dell’Amministrazione di individuare il privato contraente
attraverso il confronto concorrenziale.
Proroga tecnica o subentro: il no di ANAC
A spiegarlo è ANAC con la delibera del 24 maggio 2024,
n. 256, con cui ha evidenziato numerose criticità a
carico di un’azienda ospedaliera in relazione all’affidamento dei
servizi di vigilanza e portierato in diverse strutture. Secondo la
SA la gestione sarebbe stata resa difficoltosa dal fatto che essa
sarebbe nata come aggregazione di tre aziende
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