È oltremodo condivisibile che solo la conoscenza, sotto
tutte le diverse prospettazioni in cui la decliniamo, consente che
vi sia consapevolezza. Nel caso che qui ci interessa, il mercato
delle opere pubbliche, affinché si possa raggiungere e dare
attuazione concreta ai principi ispiratori del “Codice 36”, per
realizzare cioè infrastrutture di qualità, è necessario che sia
soddisfatta, tra le tante, una precondizione essenziale.
La “conoscibilità” dei bandi di gara
Il mercato dei lavori pubblici, al pari dei misteri Eleusini,
non deve essere governato da regole per iniziati dove il solo
rintracciare i bandi di gara rappresenta una vera e propria caccia
al tesoro.
La conoscibilità, in termini di pubblicità, dei bandi di gara
rappresenta un principio inderogabile perché vi sia trasparenza ed
efficienza nella gestione delle risorse pubbliche.
Sacrificando e mortificando la conoscibilità delle procedure di
appalto non si accorciano i tempi di esecuzione delle opere bensì
si accorciano solo i presidi più elementari di porre tutti gli
operatori economici sullo stesso piano perché siano realizzate
infrastrutture
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